Decreto Caivano, assenze degli studenti: la famiglia può chiedere certificato medico per evitare le sanzioni. La circolare [scarica PDF] di una preside

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La questione delle assenze degli alunni e delle relative responsabilità è tornata alla ribalta dopo l’entrata in vigore del decreto Caivano (poi convertito in legge a novembre 2023), che ha inasprito le sanzioni per i genitori inadempienti.

Certificati medici: cosa cambia da regione a regione

Come è noto, le norme sui certificati medici variano da regione a regione. In Calabria, ad esempio, la legge regionale non li abolisce completamente, ma elimina l’obbligo di presentarli per assenze superiori a cinque giorni. Tuttavia, le famiglie possono comunque richiederli per documentare la malattia, soprattutto se le assenze rischiano di compromettere la validità dell’anno scolastico.

Sull’argomento è intervenuta anche una preside di un istituto comprensivo calabrese (si tratta di Antonella Mongiardo, in servizio a Lamezia Terme)

Cosa fare in caso di assenze superiori a cinque giorni

Se un alunno è assente per più di cinque giorni, può rientrare a scuola senza certificato medico. Tuttavia, la famiglia può comunque richiederlo al medico, che ha il dovere di rilasciarlo se ha effettivamente riscontrato uno stato di malattia.

Assenze e validità dell’anno scolastico

Le norme in vigore prevedono che per essere ammessi alla classe successiva o all’esame finale di ciclo, gli studenti debbano frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale. In caso di assenze superiori a questo limite, è possibile richiedere una deroga al consiglio di classe, che la valuterà in base alla documentazione presentata e al giudizio complessivo sull’alunno.

Cosa fare in caso di ritardi o uscite anticipate

Anche i ritardi e le uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza. Pertanto, è importante giustificarli adeguatamente per evitare che pregiudichino la frequenza dell’alunno.

La dirigente scolastica, nella circolare che pubblichiamo in forma integrale, ha sottolineato l’importanza di monitorare la frequenza degli alunni e di collaborare con le famiglie per regolarizzare le situazioni irregolari. Le famiglie sono invitate a presentare certificati medici per eventuali scorpori delle assenze per malattia prima dello scrutinio di fine anno.

CIRCOLARE 

Frequenza scolastica

  • La scuola ha il dovere di monitorare la frequenza degli alunni e, in caso di irregolarità, può inviare una lettera di segnalazione alla famiglia, richiedendo una “giustificazione motivata”.
  • L’obiettivo è di prevenire situazioni di inadempimento dell’obbligo scolastico e di agevolare la frequenza degli alunni.
  • La Dirigente Scolastica ha informato le famiglie sulle nuove misure previste dalla normativa sull’obbligo scolastico.

Certificati medici

  • La Legge Regionale n°233 del 25/10/2023 non abroga l’obbligo di certificazione medica in assoluto, ma solo per il rientro a scuola dopo un malattia superiore a cinque giorni.
  • L’obiettivo è di snellire le procedure amministrative per la riammissione scolastica.
  • La famiglia può comunque richiedere il certificato medico per documentare la malattia del figlio, in caso di numerose assenze o di rischio di elusione dell’obbligo scolastico.
  • Il medico ha il dovere di rilasciare il certificato medico se ha effettivamente constatato la malattia.

Validità dell’anno scolastico

  • Nella scuola secondaria, per la validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
  • Le assenze per ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza.
  • In caso di assenze documentate e continuative, il Consiglio di Classe può deliberare deroghe al limite minimo di frequenza.
  • Per lo scrutinio di fine anno scolastico, in caso di scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera.

Addio certificato medico per rientro a scuola dopo la malattia: ecco in quali regioni

Decreto Caivano, carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola, organico ATA Agenda Sud. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione [SCARICA PDF]

Cosa prevede il provvedimento: obbligo d’istruzione

LEGGE 13 novembre 2023, n. 159 

La riforma, che coinvolge i sindaci e i dirigenti scolastici nel monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell’articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94). Ricordiamo che l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all’obbligo di istruzione. In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro ottobre.

I dirigenti scolastici hanno il dovere di monitorare l’assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi. In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, che procederà all’ammonizione.

La legge prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell’obbligo di istruzione, che possono arrivare fino a due anni di reclusione. Analogamente, l’elusione dell’obbligo di istruzione, definita come la mancata frequenza di un quarto delle ore annuali, è punita con reclusione fino a un anno.

È stata abrogata la normativa precedente, che prevedeva un’ammenda per l’omissione dell’istruzione elementare. Importante è il legame tra l’adempimento dell’obbligo di istruzione e l’assegno di inclusione: in caso di mancato adempimento, l’assegno può essere sospeso.

La riforma, che coinvolge i sindaci e i dirigenti scolastici nel monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell’articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94). Ricordiamo che l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all’obbligo di istruzione. In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro ottobre.

I dirigenti scolastici hanno il dovere di monitorare l’assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi. In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, che procederà all’ammonizione.

La legge prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell’obbligo di istruzione, che possono arrivare fino a due anni di reclusione. Analogamente, l’elusione dell’obbligo di istruzione, definita come la mancata frequenza di un quarto delle ore annuali, è punita con reclusione fino a un anno.

È stata abrogata la normativa precedente, che prevedeva un’ammenda per l’omissione dell’istruzione elementare. Importante è il legame tra l’adempimento dell’obbligo di istruzione e l’assegno di inclusione: in caso di mancato adempimento, l’assegno può essere sospeso.

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Le prove equipollenti per gli studenti con disabilità nella scuola secondaria di 2° grado. Live giorno 17 e 18 Aprile 2025