Decreto 66: obbligo registro fatture e pagamenti entro 60 giorni. Responsabili ritardi pagheranno interessi. Novità anche per bilanci consuntivi
red – Niente più ritardi nei pagamenti e prospetto con importo pagamenti. Ad occuparsi di ciò, nel Decreto 66 del 24 aprile 2014, gli articoli 41 e 42. Le novità anche per la fattura elettronica.
red – Niente più ritardi nei pagamenti e prospetto con importo pagamenti. Ad occuparsi di ciò, nel Decreto 66 del 24 aprile 2014, gli articoli 41 e 42. Le novità anche per la fattura elettronica.
Il primo (che riportiamo integralmente in calce) afferma che "a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale (nel caso della scuola il Dirigente Scolastico ndr.) e dal responsabile finanziario (nel caso della scuola il DSGA ndr.), attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.
L’articolo 42 (che riportiamo integralmente in calce) istituisce "il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilita’ di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile."
Attenzione, perché il Decreto impone il pagamento delle fatture entro 60 giorni (articolo 44, che riportiamo in calce)
Attenzione, perché in caso di ritardi il creditore vanterà gli interessi legali (facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto), con relativo rimborso di chi causa il ritardo.
Novità che si aggiungono a quelle già segnalate dalla nostra redazione relativa alle fatture elettroniche. Infatti da giorno 6 giugno 2014 le istituzioni scolastiche dovranno ricevere fattura in formato digitale e il Ministero ha emanato una nota specifica. Per i particolari vi rimandiamo all’articolo.
(Attestazione dei tempi di pagamento)
1. A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche’ il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di regolarita’ amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo e’ allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cuiall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’ divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e’ applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che ri ultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita’ interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l’adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubblicheamministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilita’ di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo’ essere sostituito dalle apposite funzionalita’ che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e’ annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d)la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilita’ finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita’ gestionali del bilancio sul quale verra’ effettuato il pagamento;
l) se la spesa e’ rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilita’ di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attivita’ ordinaria.