Decide il giudice ordinario sulla legittimità dei provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi

Di Lalla
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red – La sez. III bis del Tar Lazio ribadisce la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla giuridiszione del giudice ordinario sulle graduatorie utilizzate per fini assuntivi. E’ stato dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso avverso l’aggiornamento della graduatoria di III fascia relativamente al punteggio da attribuire per il servizio svolto presso istituti carcerari.

red – La sez. III bis del Tar Lazio ribadisce la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla giuridiszione del giudice ordinario sulle graduatorie utilizzate per fini assuntivi. E’ stato dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso avverso l’aggiornamento della graduatoria di III fascia relativamente al punteggio da attribuire per il servizio svolto presso istituti carcerari.

Gazzettaamministrativa.it – La decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che: "la questione sottoposta va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto; si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale."

"infatti, da un lato, si tratta di atti gestiti dal datore di lavoro pubblico; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta all’assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo…".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie anche l’impugnato D.M. che detta disposizione per le graduatorie per il 2009/2011) non assumono vere e qualificazioni di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti"… che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato… di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

(TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 14.3.2013, n. 2669)

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