Ddl “Valorizzazione e promozione della ricerca”, analisi Anief su rischi e prospettive per il precariato universitario: nascono ulteriori figure a tempo determinato
Nel Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso è stato approvato il disegno di legge per l’introduzione di “disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca”: questo testo, in 5 articoli, apporta modifiche sostanziali all’articolo 22 della Legge 240/2010, già modificato dalla Legge 79/2022 con la creazione del cosiddetto “Contratto di ricerca”, alla luce del PNRR richiesto più volte da Anief e delle sentenze della Corte di giustizia europea su ricorsi in cui si era costituita Anief.
Le norme contenute nel DDL approvato dal CdM, invece, nell’ambito del segmento di percorso universitario/di ricerca detto “pre-ruolo”, creano ulteriori figure precarie e ancora di tipo parasubordinato, affiancando la figura del contratto di ricerca che non si è ancora potuta implementare né da parte degli atenei né da parte degli EPR, per l’assenza di risorse aggiuntive finalizzate alle assunzioni e per la poca chiarezza al tavolo delle trattative sullo stato giuridico.
In particolare, il DDL introduce tre nuove e distinte tipologie contrattuali (contratti post-doc; borse di assistenti all’attività di ricerca – senior e junior -; contratti di professore aggiunto), attivabili nel settore della ricerca universitaria, delle AFAM, delle Scuole universitarie superiori e degli EPR, e in aggiunta a questo articolato sistema di borse prevede che gli studenti universitari triennali o magistrali, possano collaborare alle attività connesse all’assistenza alla ricerca.
La posizione di ANIEF, ribadita nei tavoli di contrattazione in ARAN – recentemente nell’incontro ufficiale con la Ministra tenutosi lo scorso 24 luglio – è che la figura già esistente del contrattista di ricerca sarebbe dovuta partire al più presto, senza ulteriori nuove figure aggiuntive, che in ogni caso sottraggono risorse economiche ai futuri contrattisti di ricerca che, in quanto professionisti della ricerca a tutti gli effetti, devono poter svolgere il loro lavoro con diritti e tutele previste dalle figure contrattualizzate di tipo subordinato, come previsto dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 per i ricercatori degli enti di ricerca.
La priorità per garantire una vera valorizzazione della capacità di ricerca dei lavoratori dell’Università e degli EPR è l’applicazione integrale ed effettiva della L.79/2022 attraverso un ben preciso piano di finanziamento attingendo soprattutto oltre che alle risorse dell’FFO, anche dalle risorse del PNRR che sono già nelle disponibilità del MUR.
Il trattamento minimo economico del CdR deve essere quello previsto dalla Legge, ovvero quello per il ricercatore confermato a tempo definito. L’implementazione effettiva della figura del Contrattista di ricerca non è più differibile, e va concretamente attivata dagli Atenei/EPR entro al massimo la fine del 2024, poiché la figura dell’assegnista di ricerca sarà abolita il 31/12/24, come dichiarato più volte dalla stessa Ministra e anche perché non vi potranno più essere nuovi RTD-A dopo il 1° luglio 2025 come stabilito dalla L.79/2022.
Come ANIEF abbiamo più volte sottolineato che l’attivazione concreta dei contratti di ricerca non può basarsi unicamente sulle economie di spesa derivanti dall’esaurimento delle figure di AdR e RTD-A, ma – data la rimodulazione degli interventi del PNRR approvata l’8/12/2023 – la proposta di ANIEF è quella di utilizzare immediatamente i 390 milioni di euro che sono nelle disponibilità del MUR, per trasferirli agli atenei/EPR, e così finanziare la prima coorte di contrattisti di ricerca.
Questa è l’unica strada per la realizzazione concreta di questa figura, che conferisce tutele giuridiche e dignità economica ai professionisti della ricerca, perché i fondi PNRR e PNR 21-27, per legge, sono esclusi dal vincolo di spesa imposto dalla RgS ai fini del mantenimento dell’invarianza finanziaria.
Anief ha elaborato una tabella sulle nuove figure precarie della ricerca prevista dalla riforma.
Tabella riepilogativa delle nuove figure previste dalla modifica dell’Articolo 22 della L.240/2010