Dall’esclusione all’ inclusione e integrazione degli alunni con disabilità: per una ricognizione storica nella scuola italiana

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ha conosciuto fasi importanti nella storia della scuola e degli ordinamenti in Italia: dalla situazione originaria di esclusione da qualsiasi intervento educativo, alla separazione in classi speciali, dall’inserimento e dall’integrazione nella scuola di tutti, fino alla prospettiva di inclusione di oggi, secondo approcci progressivamente più aperti alla cura educativa di bisogni differenti e alle integrazioni al plurale di tutte le diversità. La storia, dunque, ci insegna che l’inserimento e l’integrazione scolastica del bambino disabile, sono stati condizionati dal livello di emancipazione sociale e culturale di una società.
Dall’antichità fino agli inizi del XX secolo, la menomazione fisica è stata considerata come fattore discriminante nell’integrazione sociale con conseguente motivo di forte emarginazione. In passato, infatti, i bambini con malformazioni fisiche venivano eliminati con riti a dir poco crudeli. In seguito, anche in vista dell’avvento del Cristianesimo, venivano abbandonati in mezzo alla strada e affidati alla pietà dei passanti o abbandonati dietro le porte delle chiese. Nel Medioevo, cessarono le soppressioni fisiche dei disabili, ma continuarono, comunque, ad essere emarginati e non considerati parti integranti della società e tra il XVI e il XVII secolo vennero addirittura internati nelle carceri.
Le cose cambiarono con la venuta dell’Illuminismo, con la promozione dei valori del progresso e della scienza, grazie ai quali per la prima volta, la disabilità fu considerata come una condizione umana che pregiudicava la dignità dell’individuo. In Francia e in Inghilterra vennero istituiti le prime case di cura e lo stato garantì il sostegno a tali strutture. In Italia grazie al nuovo sistema educativo elaborato da Maria Montessori, fu dato ampio spazio all’educazione dei bambini portatori di handicap, riconosciuti come soggetti cui prestare particolare cura al fine di tirar fuori da loro il particolare stato cognitivo in cui si trovavano e valorizzandone le peculiarità facendole diventare punti di forza dai quali partire per dare il giusto input all’azione educativo didattica.
Il riscatto sociale arrivò però con la nascita della Repubblica italiana che, con gli articoli 3, 34 e 38 stabilì l’uguaglianza e il diritto allo studio da parte di tutti i cittadini, definendo compito dello stato la «rimozione di ogni ostacolo che non consenta al cittadino la sua piena affermazione».
In seguito alla Dichiarazione dei Diritti del fanciullo del 1959, in Italia, si susseguirono una serie di interventi rivolti ai diversamente abili, contribuendo alla diffusione delle “scuole speciali” per gli irrecuperabili e delle “classi differenziali per i corrigendi”.
Nel 1963 in Italia partì il piano di sviluppo della scuola e con la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, fu istituita la scuola media unificata con le classi per gli alunni disadattati. Nel 1968 con la legge n. 444 furono istituite le scuole materne statali e in esse, apposite sezioni speciali per gli alunni H e si stabilì che per la scuola media, tali alunni potessero essere inseriti nelle classi comuni, in gruppi non superiori alle 15 unità.
Nel 1968 si ribadì, dunque, la diversità intesa come risorsa da riconoscere e integrare socialmente, con l’obiettivo di favorire l’inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro.
Il proseguire dell’attenzione in questo settore riguardante il percorso verso l’inclusione vede la redazione della legge 118/1971 che sancisce agli alunni disabili il diritto di adempiere l’obbligo scolastico ad eccezioni di quelli più gravi (tetraplegici). L’art. 3 così recita “la scuola dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi”.
Con i Decreti Delegati del 1974 n. 416-417 e 419 si parla di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola di tutti e, infatti, gli art. 4 e art.12 del D.P.R. 416, sanciscono che il collegio dei docenti, nell’ambito della programmazione stabilisce i criteri di recupero per i casi di scarso profitto, servendosi anche dei servizi di assistenza di medicina scolastica e quella socio-psico-pedagogica. Nel 1987 la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 riconosce il diritto pieno e incondizionato, a tutti i disabili, a frequentare anche le scuole superiori.
Con la legge 104/1992, detta anche legge quadro, si ribadisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata; l’esercizio del diritto all’educazione, non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. All’art. 1 viene inoltre garantito “il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona e promuove la piena integrazione nella famiglia, nella società, nel lavoro; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale nel disabile”.
Tanti passi sono stati fatti sui quali a breve torneremo ma tanti ancora ne rimangono da fare affinchè l’alunno con disabilità possa trovare il giusto posto in una società scolastica che vuole, a giusto titolo, definirsi accogliente ed inclusiva.