Dal tutor per i dirigenti neoassunti all’aggiornamento professionale continuo: cosa prevede il CCNL 2019/2021
Nel nuovo CCNL 2019/2021, alcuni articoli trattano l’importanza del sistema di affiancamento per i dirigenti neoassunti (art.16) al fine di creare un sistema strutturato che favorisca lo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze tra la dirigenza in servizio e i nuovi dirigenti; e la formazione continua (art.20) per migliorare la qualità e l’efficacia delle amministrazioni.
Affiancamento e selezione dirigenti-mentori (art.16)
Per raggiungere questi obiettivi, le amministrazioni possono implementare forme di affiancamento per i dirigenti neoassunti. Questo affiancamento si aggiunge agli eventuali corsi di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle amministrazioni e, nel caso delle istituzioni scolastiche, alla figura del tutor.
Le amministrazioni devono predisporre un elenco, aggiornato periodicamente, di dirigenti con almeno dieci anni di esperienza, disponibili a svolgere il ruolo di mentore per i nuovi assunti.
Per questo contesto, un dirigente è considerato neoassunto fino al completamento di due anni di servizio.
Il dirigente mentore fornisce supporto, informazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente neoassunto. Il rapporto, basato sulla fiducia reciproca, deve facilitare lo scambio di competenze ed esperienze, aiutando il neoassunto a comprendere la cultura e la missione dell’amministrazione, i codici comportamentali informali e la consapevolezza dei ruoli da assumere. Questa attività non prevede compensi aggiuntivi.
Il mentore deve essere una persona diversa dal dirigente superiore e non può affiancare più di un neoassunto per volta.
Il neoassunto deve impegnarsi ad assimilare e apprendere dal proprio mentore con spirito collaborativo e diligenza. Il mentore può chiedere di essere sollevato dall’incarico per comprovate ragioni.
Importanza della formazione nella Pubblica Amministrazione (art.20)
La formazione rappresenta un elemento cruciale nel processo di riforma della pubblica amministrazione. Essa è considerata una leva fondamentale per migliorare la qualità e l’efficacia delle amministrazioni, in particolare per il ruolo critico della dirigenza nel raggiungimento di tali obiettivi.
Le amministrazioni assumono la formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti come metodo permanente. Questo approccio mira a garantire il costante miglioramento delle competenze tecniche, organizzative e manageriali necessarie per un’efficace esecuzione del ruolo dirigenziale. Le iniziative di formazione includono tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
Le attività formative sono continue e richiedono investimenti finanziari adeguati, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. Tali risorse sono destinate a supportare sia la formazione al ruolo che quella specialistica, in relazione agli specifici ambiti e funzioni dirigenziali.
Ogni amministrazione definisce annualmente la quota di risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e formazione dei dirigenti, considerando i propri obiettivi di sviluppo organizzativo, l’analisi dei fabbisogni formativi e le direttive generali in materia di formazione.
Le politiche formative sono stabilite in conformità alle linee strategiche di sviluppo di ciascuna amministrazione. Le iniziative formative possono essere realizzate singolarmente o in collaborazione con altre amministrazioni, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, università e altri enti pubblici o privati. Le attività formative mirano a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro capacità di gestire iniziative di miglioramento.
La partecipazione alle iniziative di formazione, concordata con i dirigenti, è considerata servizio utile a tutti gli effetti. I dirigenti possono anche partecipare, senza oneri finanziari per l’amministrazione, a corsi di formazione e aggiornamento professionale, per i quali può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino a tre mesi l’anno.
L’amministrazione può contribuire alle spese sostenute dai dirigenti per iniziative di formazione e aggiornamento, purché siano documentate e in linea con l’attività di servizio e gli incarichi assegnati.
Il finanziamento delle attività formative è garantito da una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), nel rispetto delle disposizioni legali vigenti. Ulteriori risorse possono derivare dai risparmi dei piani di razionalizzazione e da finanziamenti esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Le somme non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. Il presente articolo abroga l’articolo 24 del CCNL del 8 luglio 2019.