Da Sassari una proposta per salvaguardare la titolarità dei docenti su spezzone orario con contratto part time
Coordinamento Docenti Utilizzati Sassari – Un gruppo di dipendenti della scuola (personale ata e docente), che si riunisce da diversi mesi, ha elaborato una proposta operativa rivolta al MIUR ed alle OOSS. Tale iniziativa prevede il mantenimento della titolarità su spezzone orario di almeno 9 ore con contratto part-time.
Coordinamento Docenti Utilizzati Sassari – Un gruppo di dipendenti della scuola (personale ata e docente), che si riunisce da diversi mesi, ha elaborato una proposta operativa rivolta al MIUR ed alle OOSS. Tale iniziativa prevede il mantenimento della titolarità su spezzone orario di almeno 9 ore con contratto part-time.
La novità in essa contenuta consiste nella possibilità per i docenti di poter sottoscrivere un contratto part-time mantenendo la titolarità su spezzone orario, cioè orario inferiore alle 18 ore curriculari.
Si fa presente che, con la normativa vigente, il part-time viene concesso su cattedra di 18 ore e che, attualmente, i Docenti, a seguito delle riduzioni orarie, relative a diverse discipline, stabilite dalla Riforma Gelmini, rischiano di perdere la titolarietà. La proposta del gruppo, insieme alle altre, contenute nella nota, mira a tutelare la titolarità dei docenti, al conseguimento della coesione sociale e al mantenimento della continuità didattica nelle istituzioni scolastiche, peraltro, nel rispetto dei dettami dell’art. 64 della L. 133/08."
Oggetto: proposte per la salvaguardia della titolarità del personale della scuola.
Un gruppo di colleghi del comparto scuola riunitosi spontaneamente in data 21/3/12 ha raccolto numerose segnalazioni relative alle modalità adottate dall’Ufficio VI° dell’USP – Ambito Territoriale di Sassari- nella formazione delle cattedre attribuite alle scuole sec II° grado delle Province di Sassari e di Olbia- Tempio. Dall’analisi dei tabulati dell’organico di diritto si rileva che sono state attribuite almeno 84 cattedre eccedenti le 18 ore settimanali, in violazione dell’art. 28 del CCNL 2007-2009, tutt’ora vigente. Questa modalità di costituzione e attribuzione delle cattedre, crea una situazione di soprannumerarietà in varie classi di concorso.
Ciò premesso, gli scriventi, chiedono che le cattedre siano istituite secondo la normativa vigente (18 ore settimanali) come affermato dalla Circolare Ministeriale n.21 del 14 marzo ‘11 la quale recita: “Ai sensi dell’art.35, 1° comma ,della legge 27 dicembre 2002 n .289 e dell’ art. 19 del Regolamento sul dimensionamento ,approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario
obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina”.
Già nel luglio 2011 tutte le sigle sindacali operanti in provincia di Sassari e Olbia-Tempio hanno diffidato il Dirigente dell’USP per questa politica.
Un altro aspetto emerso riguarda, in fase di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione, il fatto che talvolta un docente residente in una città ottiene l’incarico in un’altra distante centinaia di km incrociandosi quotidianamente, in senso opposto, con un altro docente residente nell’altra città. Anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia per la riduzione delle immissioni di CO2 e più in generale del risparmio energetico e della qualità della vita, dovrà essere consentito, nel rispetto dei legittimi diritti di terzi, la possibilità di scambio della sede.
Gli scriventi hanno elaborato il seguente testo al fine di attenuare gli effetti di tali politiche per tutelare la titolarità dei docenti, la coesione sociale e la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche, peraltro, nel rispetto dei dettami dell’art. 64 della L. 133/08.
Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente per l’anno scolastico 2012/2013
1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2012/2013, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà..
2. Considerato che ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Non è consentito istituire cattedre con numero di ore superiore alle 18. Non è consentito ai docenti titolari di cattedra assumere incarichi eccedenti le 18 ore settimanali; eventuali spezzoni o frazioni orarie dovranno confluire negli organici di rete tra scuole dello stesso comune o comprensorio e mirare alla stabilizzazione del personale perdente posto o soprannumerario.
3. Considerato che in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali diverse discipline di insegnamento sono state sottoposte a razionalizzazione attraverso riduzione orarie.
4. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà e quelli che in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali diverse discipline di insegnamento sono state sottoposte a razionalizzazione attraverso riduzione orarie possono chiedere la stipula di contratto part time su spezzoni residui con almeno 9 ore mantenendo la titolarità nella scuola di origine. Il docente che vorrà attivare questa tipologia contrattuale dovrà presentare richiesta scritta all’USP di competenza entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’organico di diritto.
5. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola mantenendo la titolarità nella sede con maggior numero di ore.
6. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
7. Tali disposizioni, in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali con l’affermazione del principio di “salvaguardia” della titolarità delle cattedre anche con spezzoni orari delle ore presenti in un’istituzione scolastica hanno anche lo specifico obiettivo di garantire, anche con un contratto part time, agli studenti la continuità didattica e il corretto e coerente funzionamento del sistema istruzione.
8. In fase di assegnazione provvisoria o utilizzazione, nel rispetto dei diritti di terzi, previa presentazione di richiesta scritta congiunta, due docenti possono ottenere lo scambio di sede di servizio senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.
F.to
Laboratorio Personale della Scuola della Provincia di Sassari
Coordinamento Docenti della Provincia di Sassari
Coordinamento Provinciale Docenti Utilizzati Sassari (copdus)