Stipendio, da 17 euro lordi (per i presidi) a 8 euro lordi per i docenti della primaria. Come cambia indennità di vacanza contrattuale

Dal 1° febbraio piccolo aumento contrattuale con l’indennità di vacanza contrattuale. La Ragioneria Generale dello Stato ha recentemente aggiornato le tabelle per l’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2022-2024.
L’indennità di vacanza contrattuale è un’anticipazione dei benefici per il rinnovo contrattuale ed è pari allo 0,30% dello stipendio dal 1° aprile e allo 0,5% dal 1° luglio 2022.
Il CCNL sui trattamenti economici per il personale del comparto istruzione e ricerca prevede che l’elemento perequativo venga conglobato nello stipendio a partire da febbraio 2023, e la Ragioneria generale dello Stato ha quindi aggiornato l’indennità di vacanza contrattuale di conseguenza.
Di conseguenza il Ministero dell’Economia ha dovuto aggiornare gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale con la medesima decorrenza.
Elemento accessorio una tantum per il 2023
Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Si tratta di una sorta di anticipazione dei rinnovi contrattuali per il triennio 2021-2024 che, come è noto, sono tutti scaduti già da 11 mesi.
L’emolumento una tantum per il solo 2023 ha delle determinate caratteristiche:
- è corrisposto per tredici mensilità nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio;
- è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023;
- ha effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
- non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, dunque, di una somma stanziata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, cioè del contributo introdotto per legge, nel 1993, nei periodo fra a scadenza con un contratto collettivo (CCNL) ed il suo rinnovo. L’emolumento non si “somma” al rinnovo, ma ne costituisce una parte che viene erogata a stralcio e una tantum. Il bonus non verrà pagato in unica soluzione, ma verrà spalmato su 13 mensilità.
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