Cyberbullismo: definizione, tutela minori e linee orientamento Miur. Il disegno di legge

Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, fenomeno cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
Vediamo come viene definito il cyberbullismo, ossia gli atti che danno luogo al medesimo, e cosa può fare la vittima o i genitori della stessa.
L’articolo 1 del disegno di legge fornisce una definizione del fenomeno.
Per cyberbullismo, leggiamo nel testo, si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridi-colo.”
E’ l’articolo 2 del disegno di legge che prevede le azioni necessarie a tutelare la dignità dei minori.
I minori con più di 14 anni e i genitori di minori (o gli esercenti la responsabilità del minore), che sono stati oggetto di uno degli atti sopra riportati, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet una richiesta di oscuramento,rimozione o blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. I dati originali, comunque, vanno conservati, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminartici.
Se il gestore del sito non sia rintracciabile o se non rimuove i contenuti richiesti dai soggetti suddetti, questi ultimi possono rivolgere la richiesta inoltrata al gestore del sito ( o nel caso in cui quest’ultimo non sia rintracciabile) al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento del-l’atto, provvede ai sensi degli arti-coli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Al Miur è affidato il compito di pubblicare apposite Linee di di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Le Linee di orientamento devono includere: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca. Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.