Cumulo gratuito o ricongiunzione per contributi nella scuola e come stagionale?

Docente con lavoro stagionale estivo nel passato: conviene ricongiungere i contributi ai fini previdenziali?
Buongiorno! Sono un itp della classe B019. Ho iniziato a fare supplenze nell’anno 2001. Nel 2008 sono entrata in ruolo (giuridicamente dal 2007).
Dal 1994 al 2007, nel periodo estivo ero una lavoratrice stagionale. (Ho sempre avuto supplenze fino al 30 giugno). Il sindaco l’anno scorso, quando dopo mille vicissitudini ho finalmente avuto la mia ricostruzione carriera, mi ha chiesto se avessi fatto il ricongiungimento dagli anni in cui lavoravo negli alberghi. Io personalmente non ne ero a conoscenza. Mi ha informato che dopo tanti anni avrò una bella somma da pagare. Mi sono recata all’INPS, ma mi hanno liquidata dicendomi di provare la simulazione on line.
Sono proprio dovuta a fare il ricongiungimento? Cosa accade se non lo faccio? I miei contributi non erano già in INPS?
Ringraziando porgo i miei più cordiali saluti.
Gli anni di contributi che ha versato lavorando nella scuola sono nel fondo dei dipendenti pubblici mentre quelli versati per il lavoro stagionale sono collocati nel fondo dei dipendenti privati. Non è assolutamente costretta a ricongiungere i contributi in questione se non lo desidera, ma ai fini pensionistici sarebbe conveniente unirli.
Se desidera, quindi, usare tutti i contributi maturati, sia come dipendente pubblico che come dipendente privato per il diritto ed il calcolo della pensione è necessario che i contributi siano in qualche modo riuniti.
Questo è possibile con la ricongiunzione, che come le hanno fatto notare, è onerosa e consente di spostare fisicamente tutti i contributi in un’unica cassa previdenziale e provvedere alla liquidazione di una pensione unica. Il vantaggio della ricongiunzione è quello che la pensione viene liquidata da un’unica cassa previdenziale secondo le sue regole.
L’alternativa è il cumulo gratuito dei contributi: l’effetto ottenuto con questo istituto è grossomodo lo stesso perché in ogni caso tutti i contributi vengono calcolati per il diritto alla pensione e il trattamento pensionistico viene liquidato, dall’INPS, in un’unica pensione anche se la pensione spettante da ogni cassa previdenziale viene calcolata dalle stesse in base alle proprie regole. In questo caso non sarebbe costretta a pagare, essendo il cumulo gratuito, ma c’è uno svantaggio che colpisce proprio i dipendenti pubblici: il TFS spettante (nel suo caso maturato dal 2008 in poi) sarà liquidato soltanto 12 mesi dopo il raggiungimento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia.
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