Cumulabilità Naspi con attività sportiva dilettantistica, c’è un limite di reddito?
Come funziona la cumulabilità dell’attività sportiva dilettantistica con la Naspi?
Il lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi può svolgere determinate attività interamente cumulabili con l’indennità di disoccupazione. Tra queste l’attività sportiva dilettantistica. Rispondiamo al riguardo ad un nostro lettore che ci chiede:
Buongiorno, ho letto il vostro articolo riguardo alla compatibilità tra la richiesta di NASPI ed il percepire compensi per collaborazioni sportive. Mi rimane però ancora un dubbio: le due cose sono compatibili solo se il compenso sportivo rimane sotto la soglia dei 10000€ oppure no?
Mi spiego meglio: ho avuto un contratto per supplenza scolastica fino al 27 giugno. Ho anche una collaborazione sportiva. Nel 2021 ho superato la soglia dei 10000€ per compensi sportivi (pagando regolarmente le ritenute), nel 2022 non so ancora se supererò o meno la soglia.
Posso richiedere la Naspi?
In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti.
Naspi e attività sportiva dilettantistica
A venirci in aiuto ogni volta che ci sono dubbi e perplessità sono le circolari dell’INPS che tendono a chiarire tutti i punto più ombrosi delle diverse normative. Anche in questo caso a chiarire il dubbio è la circolare INPS 174 del 2017 nella quale l’istituto chiarisce quali sono i redditi cumulabili con la Naspi.
Per quanto riguarda l’attività sportiva dilettantistica nella circolare leggiamo che “Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.”.
L’INPS, quindi, non pone un limite ai redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica. Il limite che lei cita, dei 10.000 euro è semplicemente il limite entro il quale questa tipologia di guadagni non fa reddito nella determinazione dell’aliquota IRPEF da applicare. Oltre i 10mila euro , quindi, la somma entra nel reddito che determina lo scaglione IRPEF di appartenenza, pur rimanendo esentasse.
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