Culpa in vigilando, la responsabilità della scuola coinvolge anche il cambio dell’ora

Culpa in vigilando. Una recente sentenza conferma il quadro dei doveri e della responsabilità della scuola. Non sono permesse interruzioni e presunzioni di maturità del minore.
Culpa in vigilando, una recente ordinanza della Cassazione
Culpa in vigilando. Ogni pronunciamento della Cassazione non aggiunge nuovi elementi, rispetto al Codice civile e alle sentenze pregresse.
Prima di qualunque riflessione presentiamo il caso proposto nell’ordinanza della Cassazione n° 21555/2022. Si legge che un alunno minore “ dedusse di aver riportato lesioni alla tibia a seguito di una caduta avvenuta durante la lezione di educazione fisica, nonostante fosse esonerato prendere parte all’attività, mentre l’insegnante ometteva di vigilare la classe…”.
Si costituirono in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza della domanda avversaria e proponendo una ricostruzione del fatto diversa da quella dedotta dall’attore. In particolare l’Amministrazione sostenne che l’infortunio si era verificato alla presenza dell’insegnante, che avrebbe tentato in ogni modo di evitare che il (omissis) svolgesse attività fisica, senza tuttavia riuscire a impedirlo”
Ora l’ordinanza della Cassazione riparte dal verdetto favorevole all’Istituto pronunciato dalla Corte d’appello di Roma che “pur riconoscendo la natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico, ha affermato che indipendentemente dalla presenza dell’insegnante nella palestra, vi era il divieto per l’alunno di partecipare alla lezione e che il sinistro era accaduto nel momento del cambio di ora, ovvero terminata la lezione di educazione fisica; l’alunno, non potendo rimanere da solo era sceso con gli altri alunni in palestra e la caduta era imputabile allo stesso studente che era ben consapevole, considerata la sua età, che non poteva giocare a pallacanestro, peraltro, senza previo riscaldamento.”
Gli elementi della Cassazione che confermano il quadro giuridico della “Culpa in vigilando
In pratica l’ordinanza annulla la sentenza della Corte d’appello di Roma. Ovviamente lo fa avanzando gli aspetti critici.
Innanzitutto è ribadito l’unico obbligo della controparte che ha subìto il danno di dimostrare che l’evento è accaduto durante la sua permanenza a scuola.
E’ confermato che in nessun momento della permanenza dell’alunno o dello studente a scuola può venir meno la sorveglianza, derivata dall’organizzazione che l’Istituto si è data. In altri termini, il cambio dell’ora con quello che ne consegue (turnazione degli insegnanti e loro percorso per raggiungere il gruppo-classe), non può giustificare dei vuoti di persenza. La responsabilità del personale scolastico termina solo quando il minore è affidato nuovamente al genitore o a un suo delegato. Si legge, infatti nell’ordinanza: ” che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’Istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici (Cass. 14701/2016)”
Da qui sorge la rilevanza della presenza dell’insegnante “in grado di far rispettare all’alunno il divieto che gli era stato imposto.”
Si desume anche un ultimo elemento che occorre sempre considerare: l’età dello studente. Al momento dell’evento egli era un minore, quindi relativamente non pronto a valutare il suo comportamento disobbediente rispetto all’ordine ricevuto dal personale scolastico. Pertanto non è accolto il profilo della presunta consapevolezza dello studente, nei confronti dell’azione intrapresa.
Questi gli elementi maggiormente significativi per l’Istituto che deve predisporre una organizzazione capillare e meticolosa, in grado di implementare il criterio che la sorveglianza verso i minori affidati deve essere continua. La regolamentazione non può essere ascritta alla decisione autonoma del singolo Istituto, in quanto discende dal c.c. (art. 2048) Ne deriva, infine l’obbligo degli insegnanti di rispettare questa regolamentazione, chiedendo eventualmente adeguate integrazioni, finalizzate a ridurre i vuoti di sorveglianza.