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Culpa in vigilando: cos’è, cosa conta per i giudici e quando sono responsabili i collaboratori

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I fondamenti giuridici della “culpa in vigilando” sono sostanzialmente gli articoli 2047 e 2048 del codice civile. Una sentenza riguardante la presunta “culpa in vigilando” chiarisce cosa è importante per i giudici. Non la dinamica dell’incidente, ma i soliti elementi ribaditi più volte in passato.

Cos’è  la Culpa in vigilando

Per una maggiore comprensione riporto prima il secondo che recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”A integrazione, si legge nell’art. 2047: “ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”

Quindi in sintesi la responsabilità dei docenti assimilati quest’ultimi alla figura dei precettori (terminologia derivante dall’art 1153 dell’abrogato codice civile del 1865), presenta due “confini”: un determinato tempo entro il quale si svolgono le attività didattiche, di refezione, ricreative e di fruizione dei servizi…; una limitazione territoriale che rimanda all’edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma di pertinenza della scuola. La culpa in vigilando deriva da un atto omissivo da parte del docente che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità (= fatto repentino).

Sentenza “culpa in vigilando”, una vicenda molto simile a quelle scolastiche

La sentenza  della Corte di Cassazione del 27 novembre 2018, chiarisce ancora una volta quello che conta per i giudici.

Il fatto è avvenuto durante un campo estivo. Ma la vicenda è assimilabile ad una scolastica per la presenza di un minore affidato a degli adulti.

In sintesi: un minorenne ha subìto un danno permanente alla gamba, a seguito di un incidente occorso, mentre si trovava nel centro ricreativo estivo organizzato dal Comune. In concreto il bambino mentre giocava, forse spinto da una compagna, è finito contro una vetrata rompendola e rimanendo incastrato con la gamba.

La Corte di Cassazione conferma gli elementi della “culpa in vigilando”

Premesso: l’onere della prova spetta al precettore o all’adulto responsabile della sorveglianza e vigilanza sul minore.

In pratica egli deve dimostrare che il fatto è risultato imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014…).

La seconda condizione rimanda all’attivazione di misure meticolose e adeguate, che nonostante tutto non hanno evitato il verificarsi dell’incidente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009…).

Al giudice interessano solo questi due elementi e non la vicenda nel suo sviluppo. In altri termini, egli dà scarsa importanza alla “dinamica del sinistro, nella sua sequenza fattuale, e alla circostanza che il minore si è fatto male da sè, dopo lo sfondamento della vetrata di vetro temperato (a norma), nel tentativo di liberare la gamba incastrata, con applicazione di criteri di valutazione delle condotte che prescindono dagli obblighi di vigilanza gravanti sull’ente addetto alla sorveglianza.

Per questa “eccedenza di racconto” la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, carente degli elementi valutativi attraverso i criteri della imprevedibilità e inevitabilità, i soli che, se dimostrati, possono scagionare i responsabili della vigilanza e sorveglianza.

La responsabilità dei collaboratori scolastici e…

Considerando che l’insegnante non può possedere il dono dell’ubiquità, esistono dei luoghi, come i bagni potenzialmente favorevoli all’insorgere dell’evento dannoso, perché lontani dall’aula. Questa condizione contrasta con il principio del controllo visivo diretto (senza impedimenti) formalizzato dalla sentenza della Cassazione n° 894 del 4 marzo 1977, che sancisce tra l’altro il carattere attivo e preventivo del controllo sul minore.

Da qui la necessità di “un aggiornamento” della normativa che ha introdotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.

Il contratto degli ATA, tra i quali rientrano anche i collaboratori scolastici, prevede la “custodia e la sorveglianza dei locali scolasticie la collaborazione con i docenti”. Tra questi ci sono indubbiamente i bagni. Considerato il passaggio degli ATA e quindi dei collaboratori scolastici dagli Enti locali all’amministrazione dello Stato (Legge 149/99 art. 8), spetta al DSGA l’organizzazione delle loro attività, tra le quali rientra anche il servizio di sorveglianza del piano, dei bagni e di entrata/uscita dall’edificio scolastico “nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico” (C.C.N.L. 2006-2009)

Tra i criteri dirigenziali che fungono da canovaccio per l’organizzazione della sorveglianza deve essere esplicitato formalmente quello dell’utilizzo della copertura totale di tutti gli incarichi da parte di soggetti diversi in una medesima unità temporale. Non può essere addotto il criterio di ottimizzazione delle risorse umane per l’affidamento di incarichi diversi allo stesso collaboratore e nella medesima unità temporale (persona con incarico, ad esempio, a controllare l’accesso all’edificio scolastico e contemporaneamente a vigilare sui bagni). La sicurezza e l’incolumità dell’alunno è un diritto superiore ad ogni considerazione di risparmio e contenimento della spesa (Cass. n. 6635/1998). Una diversa organizzazione che preveda dei vuoti, delle assenze sul piano o l’attribuzione simultanea di più incarichi alla stessa persona, può configurarsi come una “culpa in organizzando”, afferente al Dirigente Scolastico, qualora egli abbia impartito direttive “fuorilegge” e/o firmato un piano di lavoro che presenta delle criticità, riguardanti la custodia e la vigilanza “senza soluzione di continuità”..

Altra valutazione è espressa se un collaboratore scolastico disattende il piano di lavoro assentandosi o svolgendo attività diverse rispetto alle consegne ricevute.

Ovviamente tutto questo va messo in relazione con l’età degli allievi. La minore età non è sinonimo automatico di incapacità di intendere e volere. Si legge infatti in una sentenza della Cassazione n° 8740 del 26 giugno 2001 che “per accertare l’incapacità di intendere e volere del minore, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illeicità della sua azione, nonché la capacità di volere con riferimento all’attitudine ad autodeterminarsi”

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