Criteri per la proroga delle supplenze ATA: collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico

Si è in attesa della circolare ministeriale contenente le disposizioni per la proroga delle supplenze del personale ATA al 31 agosto per coloro che già non hanno tale contratto. L’USR per il Veneto ha diffuso una nota con i criteri per la proroga dei contratti dei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici.
A prevedere la proroga dei contratti ATA è il regolamento supplenze ATA, dm 430/2000, articolo 1, comma 7:
“Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato…………., qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.
Per ciò che riguarda le supplenze brevi e saltuarie si segue quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 del dm 430/2000:
“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo , assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.”
La proroga può essere richiesta dal dirigente scolastico solo se strettamente necessario per quelle attività che non è possibile coprire con il personale a tempo indeterminato o con supplenza al 31 agosto.
Abbiamo visto che la proroga al momento non riguarda i contratti Covid perché si tratta di supplenze con fondi speciali.
Criteri proroga
L’Usr per il Veneto per ogni profilo professionale indica i criteri per poter proseguire con la proroga.
Collaboratore scolastico
1) Esigenze connesse all’effettuazione di pulizie e sanificazioni imposte dalla necessità di presenza all’interno dei locali di
attività didattiche o integrative di recupero e/o concorsuali obbligatorie durante il periodo estivo.
2) elevato numero di personale non di ruolo (almeno il 50%) con nomina fino al 30 giugno 2022 rispetto al totale del
personale in servizio, unitamente a:
a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative;
b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92.
Assistente amministrativo
1) esigenze connesse ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi, allo
svolgimento di procedure concorsuali, o ad attività didattiche o integrative di recupero oppure a situazioni che possono
pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico;
2) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative unitamente a:
a) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92;
b) assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto.
Assistente tecnico
1) esigenze connesse alle attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o
adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.
“Le autorizzazioni – evidenzia la nota – dovranno specificare in modo analitico i compiti, le funzioni e le procedure ai quali
verrà destinato il servizio del personale destinatario della proroga, nonché evidenziare la coerenza tra tali operazioni ed il
tempo assegnato al prolungamento del contratto”.