Criteri di valutazione esame di stato A.S. 2021/2022: un esempio di rubrica di valutazione delle competenze

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Ai fini della valutazione dell’esame di Stato, i punti principali su cui i docenti sono chiamati a tenere un comportamento univoco sono i seguenti: Voto di ammissione; Valutazione delle singole prove; Valutazione finale; Certificazione delle competenze.

Voto di ammissione

Il primo atto da compiere – come ricorda l’ottimo Vademecum dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Nicola Monterisi” di Salerno, eccellentemente diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Vitalba Casadio, ottimo manager e competente organizzatore di un sistema complesso come la scuola – in vista degli esami finali è la procedura per l’ammissione o non ammissione degli alunni all’esame conclusivo del ciclo di studi.

La non ammissione

Rispetto alla non ammissione, essa è possibile quando:

  • l’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo);
  • le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;
  • sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
  • si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento;
  • l’alunno presenta carenze in una o più discipline tali che i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti per lui una possibilità di recupero.

Sarà cura del Consiglio di classe preavvertire la famiglia dell’alunno non ammesso di tale decisione.

L’ammissione all’esame di Stato

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sede di scrutinio finale – come ricorda l’ottimo Vademecum dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Monterisi di Salerno – è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti
  • non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998

Di cosa deve tenere conto la valutazione?

La valutazione (anche facendo leva su un’ottima Rubrica delle valutazioni delle competenze predisposta dallo stesso Istituto e che si allega come esempio di una eccellente scuola) per l’ammissione deve inoltre tenere conto:

  • della maturazione personale dell’alunno anche in rapporto al vissuto personale
  • dell’impegno dell’allievo, della puntualità nella predisposizione del materiale e nello svolgimento del lavoro domestico, nonché del metodo di studio
  • della collaborazione, della partecipazione e della disponibilità al dialogo educativo durante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari
  • del senso di responsabilità, dell’assiduità e puntualità nella frequenza, del rispetto delle regole della vita di relazione
  • della capacità di autovalutazione.

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L’atto valutativo

L’atto valutativo, nel valorizzare quanto l’allievo ha saputo esprimere nel percorso di studio, eviterà – come ricorda l’ottimo Vademecum dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Monterisi di Salerno – inoltre, possibili appiattimenti che potrebbero penalizzare le eccellenze, riconoscendo i punti di forza nella preparazione dei candidati che già hanno una forte valenza orientativa. In sede di scrutinio finale, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno e in conformità con i criteri e le modalità relativi all’attribuzione dei voti disciplinari secondo le griglie inserite nel PTOF, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La determinazione del voto di ammissione agli esami di licenza

Poiché la determinazione del voto di ammissione agli esami di licenza non può basarsi esclusivamente su un mero calcolo matematico ma deve tener conto dei progressi di ogni alunno rispetto ai propri livelli di partenza, si stabilisce che il Consiglio di classe potrebbe decidere di attribuire un voto di ammissione superiore a quello risultante dalla media matematica a ogni alunno meritevole che si sia distinto nel triennio per:

  • aver superato situazioni di particolare svantaggio derivanti da una particolare condizione socio-culturale che avrebbero ostacolato la piena realizzazione delle risorse personali;
  • eccellere in qualche disciplina comprovato dal conseguimento di riconoscimenti, attestazioni di merito, premi in concorsi relativi ad attività scolastiche curriculari ed extracurriculari (artistiche, letterarie, linguistiche, musicali, sportive, ecc.);
  • aver riportato costantemente nel corso del triennio valutazioni eccellenti, soprattutto nel comportamento (competenze sociali e civiche);
  • aver dimostrato un alto grado di collaborazione nell’aiuto concreto e costante di compagni svantaggiati e/o diversamente abili.

Il certificato delle competenze acquisite

Dopo lo scrutinio finale, per ciascun alunno viene redatto il certificato delle competenze acquisite

L’ammissione, lo svolgimento e la valutazione degli esami di Stato per gli alunni con disabilità o con DSA

Per quanto riguarda l’ammissione, lo svolgimento e la valutazione degli esami di Stato per gli alunni con disabilità o con DSA – come ricorda l’ottimo Vademecum dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Monterisi di Salerno – l’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Sono state stabilite, quindi, specifiche disposizioni per gli studenti disabili e per gli studenti con DSA, in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento e la valutazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con precise differenziazioni a seconda degli studenti interessati.

Predispone, se necessario, prove d’esame differenziate

Per gli studenti con disabilità la sottocommissione d’esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e avendo come principale riferimento il Piano Educativo Individualizzato relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove d’esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, prove che, per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Come chiarisce la nota 1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato, gli studenti con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall’art.13 del DM n.741/2017.  Solo per gli studenti che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) – come specifica l’eccellente Vademecum dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Monterisi di Salerno – sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. L’utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la succitata nota ministeriale, pregiudicare la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l’art.14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare “criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato” In base al comma 11 del succitato articolo, per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13 dello stesso Decreto ministeriale che riguarda indistintamente tutti i candidati all’esame di Stato. Nel diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

RUBRICA-VALUTAZIONE-COMPETENZE

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