Covid, utilizzo mascherine: le indicazioni nelle nuove FAQ del Governo

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Sul sito del Governo è online la tabella aggiornata delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato. Inoltre, si possono consultare le faq sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale. Fra queste ci sono le indicazioni di carattere generale per l’utilizzo delle mascherine.

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

Deve essere indossata in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi all’aperto in cui si configurino assembramenti o affollamenti.

Restano in ogni caso in vigore gli ulteriori obblighi in merito all’uso delle mascherine all’aperto previsti da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida.

Per chi non è previsto l’obbligo della mascherina?

Niente obbligo della mascherina per:

– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

In questo scenario rientra anche la scuola dato che in caso di caso accertato positivo in classe, scatta l’autosorveglianza per alunni e studenti vaccinati e di conseguenza la classe dovrà indossare obbligatoriamente le mascherine Ffp2. 

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Le regole per la scuola valide fino al 31 marzo

Fino al 31 marzo, ecco tutte le misure: alle elementari la didattica a distanza (e la quarantena ridotta a 5 giorni) scatta solo per i non vaccinati. Mentre per i vaccinati è prevista solo l’auto-sorveglianza. E fino a quattro casi di positività si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con mascherina Ffp2 (per dieci giorni) da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età. In presenza di contagiati scatta l’auto-sorveglianza e diventa obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato (fai da te) o molecolare se si avvertono sintomi.

Se si ha febbre o tosse è obbligatorio fare un nuovo test al quinto giorno. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato da una semplice autocertificazione.

Sempre alle elementari se in una classe si contano cinque o più casi restano in presenza (con Ffp2 per 10 giorni) gli alunni con due dosi di vaccino da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120 giorni o ha effettuato la dose di richiamo (o è guarito dal Covid dopo doppia dose di vaccino).

Per gli altri (non vaccinati oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni) c’è la Ddi (didattica digitale integrata) e la quarantena per 5 giorni. Quest’ultima cessa in seguito all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Per i successivi 5 giorni è però obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Al momento la data del 31 marzo non fa decadere l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, introdotto dal DL 172/2021 dal 15 dicembre 2021.

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