Covid, Dad a richiesta dei positivi su specifica prescrizione medica. Mascherina chirurgica obbligatoria, ritornano le gite. NOTA Ministero [PDF]
Nuovo intervento da parte del Ministero dell’Istruzione. Dopo la nota esplicativa in merito all’obbligo vaccinale e al reintegro in servizio dei docenti sospesi, ulteriore provvedimento che chiarisce i termini del Decreto Riaperture.
Con la circolare vengono fornite alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.
NOTA
- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Il governo precisa che dal 1° aprile cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:
- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).
Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all’art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro.
Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.
La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà a essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid-19.
LA GUIDA DI ORIZZONTE SCUOLA
Gestione dei casi di positività
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.