Stipendio, trattenuta malattia post vaccinazione da 5 a 9 euro. Chiarimenti Funzione Pubblica

La norma in vigore da 13 anni (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008) e dichiarata legittima dalla Corte costituzionale “non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio”.
Questo è quanto precisa il Dipartimento della Funzione pubblica in riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid 19. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno.
Avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di ”trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata.
In ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita; le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.