Covid, mascherine in classe in caso di contatto stretto con positivo. Presidi: tutti i compagni? I docenti e il personale? Urge chiarimento
Dal 1° ottobre stop all’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. Come è noto, l’anno scolastico è iniziato anche in classe senza l’obbligo dei dispositivi individuali per studenti e docenti, tranne che per studenti e personale fragile, individuati come tali dal medico competente.
Chi può indossare la mascherina
Possono indossare la mascherina TUTTI coloro che manifestano la volontà di proteggersi.
Dal personale scolastico agli studenti, l’utilizzo della mascherina FfP2 è a discrezione del singolo se non interessato da misure che la rendono invece necessaria.
Chi deve indossarla
- Bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Il vademecum indica la necessità di indossare mascherina chirurgica o FfP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria
- personale scolastico a rischio e alunni a rischio (I e II ciclo). In questo caso la mascherina è la FfP2 e la fornitura è carico della scuola, su indicazione del medico competente. E’ il medico infatti a stabilire la condizione di rischio e ad attivare le misure necessarie.
Il caso dell’autosorveglianza – gestione di contatti con casi positivi
Si tratta di un argomento che la redazione di Orizzonte Scuola aveva già affrontato nell’articolo
Scuola, chi può e chi deve indossare le mascherine FFP2. Il caso dell’autosorveglianza
Nel Vademecum il Ministero scrive “Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.
Cosa dice la circolare
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”
Dunque il regime dell’autosorveglianza continua a valere nella vita privata di ciascun cittadino, al di là del fatto che il contatto sia avvenuto o meno a scuola.
Vademecum Ministero con indicazioni ufficiali
Presidi: chi sono i contatti stretti a scuola?
Su Il Tempo interviene la presidente dell’ANP Lazio Cristina Costarelli, denunciando un punto non chiarito in caso di contatto stretto di un positivo nell’ambito scolastico: “In presenza di casi di positività i compagni di classe diventano contatti stretti con obbligo di autosorveglianza con Ffp2 per 10 giorni. Però nessuno tra Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Asl si è espresso chiaramente su chi sono i contatti che vanno in autosorveglianza a scuola. I compagni di classe? I compagni vicini di banco? I compagni di altre classi se si hanno contatti? I docenti e il personale? La questione è stata scaricata sui dirigenti scolastici, che ad oggi decidono tra combinati disposti di normative in essere e buon senso”.
La definizione di contatto stretto (finora ritenuta valida) è indicata sul sito del Ministero della Salute
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
La situazione più delicata, come giustamente individuato dalla Dirigente, è quella di un contatto avvenuto al di fuori dell’aula ma sempre nell’ambito scolastico: ad es. come individuare quanti studenti viaggiano sullo stesso mezzo dello studente caso positivo. Quanti hanno trascorso insieme il momento di pausa, quanti sono effettivamente entrati in contatto con il compagno nelle modalità individuate dalla circolare?
Da qui l’appello al buon senso del singolo, ai comportamenti responsabili. In attesa di un chiarimento.