Covid, lo stato di emergenza al 31 luglio potrebbe non essere confermato: prove di normalità

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L’emergenza Covid è giunta a livelli gestibili da parte dell’autorità governativa. L’Italia si appresta a fine mese a diventare tutta zona bianca e il dibattito adesso si pone sulla questione della terza dose soprattutto per i soggetti più fragili, per gli over 60 e per i sanitari.

L’ipotesi è di partire da gennaio prossimo con la terza dose. Il governo Draghi, però, pensa ad una normalizzazione della situazione e in particolare c’è una data simbolo che potrebbe fare da spartiacque tra il prima e il dopo. Si tatta del 31 luglio quando scadrà lo stato di emergenza.

L’idea del governo è di non prorogare l’emergenza oltre quella data. Resterebbe però in piedi per tutto il periodo necessario la struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. La vaccinazione assumerà i contorni dell’ordinario e anche gli hub sparsi per le grandi città saranno dismessi. Sarà il medico di famiglia ad occuparsi dalla vaccinazione.

Il vaccino, dunque, come antidoto non solo all’emergenza, ma anche alla crisi economica.

Per permettere a Figliuolo di lavorare in piena legalità potrebbe essere approvata una norma che consenta di tenere in piedi la struttura e il Cts per altri mesi. Si potrà voltare pagina, però, solo a fine autunno quando capiremo se il virus non avrà ripreso a correre e la situazione, dunque, diventerà gestibile.

Per quanto riguarda la scuola, lo stato di emergenza ha consentito la gestione semplificata di alcune situazioni, come ad esempio quella dell’approvvigionamento di mascherine, banchi, test, guanti e disinfettante. Probabilmente questa continuerà ad esserci, magari sfruttando la proroga dei poteri del commissario.

Cosa significa stato di emergenza

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.

Il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di emergenza nazionale, senza necessità di passare per il Parlamento, per gli eventi calamitosi di tipo C. In Italia, infatti, tali eventi sono classificati in 3 tipi in base a estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile: il tipo A prevede una direzione degli interventi a livello comunale, il tipo B a livello provinciale e regionale, il tipo C a livello nazionale. 

Lo stato di emergenza può essere dichiarato dal Consiglio dei ministri anche come misura preventiva, ovvero “al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”. Può inoltre essere dichiarato in caso di “gravi eventi all’estero nei quali la Protezione civile italiana partecipa direttamente”.

Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura”, che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria e quindi il ritorno alla normalità.

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