Decreto Legge Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia da lunedì 15 marzo. Pasqua e Pasquetta in lockdown. TESTO e VIDEO GUIDA

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nuove misure necessarie alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse ormai in tutto il Paese e responsabili di oltre la metà dei nuovi casi accertati. Le nuove misure saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile. Mattarella ha firmato il decreto nella mattinata del 13 marzo

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TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE

Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Nel frattempo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti-legge, approvati dal Cdm di ieri, sulle ”Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con i figli minori in didattica a distanza o in quarantena” e su ”Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19″. Lo si apprende dal Quirinale.

VIDEO GUIDA 

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Covid, cosa cambia per la scuola da lunedì con la zona rossa [VIDEO GUIDA]

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Decreto Covid, Pasqua in zona rossa

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione.

Non ci saranno più zone gialle, ma al  massimo aree arancione. Questo significa, ad esempio, bar e ristoranti chiusi al pubblico, con servizi di asporto e consegna a  domicilio comunque garantiti, ma negozi aperti a differenza di quanto  avviene in zona rossa. In zona arancione i negozi restano aperti. Ci si può spostare all’interno del proprio comune, per una passeggiata o fare sport, senza restare nei pressi di casa come nelle aree rosse.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento.

La violazione delle disposizioni è sanzionata con una multa da 400 a 3000 euro.

Il coprifuoco resterà invece invariato dalle 22 alle 5. Le Regioni, si spiega ancora, potranno inasprire le misure se ad alto rischio varianti.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Le Regioni approvano misure imposte dal Governo

“La diffusione del virus in questa fase è decisamente più veloce a causa dell’impatto delle varianti e questo rende condivisibili le scelte che il Governo si appresta a fare  con un decreto legge dettato dalla situazione epidemiologica”. Così Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni.

Le Province: “Serve corretta attività di tracciamento”

“Se il parametro dell’incidenza settimanale  di 250 caso ogni 100 mila abitanti diventa insieme all’Rt ad 1.25  dirimente per definire le zone rosse, allora occorre prevedere un sistema di controlli che accerti la corretta attività di tracciamento”. Lo ha chiesto il Presidente dell’Unione delle Province Italiane, Michele de Pascale, intervendo all’incontro con il governo.

Zona rossa: le regole per la scuola

In base all’ultimo DPCM nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zona arancione: cosa cambia per la scuola

Secondarie di secondo grado – Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza.

La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con Bes, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Infanzia- primaria – L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Mascherine – È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.

Dad in zone ad alto rischio – La misura di cui al primo periodo dell’art. 43 (zone rosse) è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave.

La stessa misura può essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Tavoli Prefetture –  Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Orario – Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.

Organi collegiali – Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Pulizia – Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.

Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Viaggi d’istruzione, Pcto, Tfa – Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

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Covid, cosa cambia per la scuola da lunedì con la zona rossa [VIDEO GUIDA]

Covid, cosa si può fare e cosa no nelle varie zone

Nella zona arancione gli spostamenti consentiti solo dentro il Comune, dalle 5 alle 22. Chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine (anche in un’altra regione), con il divieto di recarsi in capoluoghi di provincia. Sempre nel comune consentite visite ad amici e parenti, una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under 14). Negozi aperti (centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi). Chiusi bar e ristoranti con asporto limitato alle 18 per le attività senza cucina. Chiusi cinema, teatri, musei, palestre e piscine.

Nella zona rossa consentito spostarsi dalle 5 alle 22, anche dentro il comune solo per  motivi di lavoro, salute o necessità. Vietati gli spostamenti verso altre case private. Chiusi tutti i negozi al dettaglio, tranne rivenditori di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole e altri servizi come ferramenta, ottici e negozi di informatica. Chiusi parrucchieri. Chiusi bar e ristoranti, con asporto limitato alle 18 per le attività senza cucina. Chiusi cinema, teatri, musei, palestre e piscine. Sospese lezioni in presenza.

Nella zona gialla consentito spostarsi dalle 5 alle 22 nella regione. Ok spostamenti verso una casa privata una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under 14 e persone disabili o non autosufficienti). Aperti fino alle 18 bar e ristoranti: dalle 18 alle 22 consentito asporto (non per bar). Aperti negozi (centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi). Via libera ai musei negli infrasettimanali e, dal 27 marzo, anche il sabato e i festivi. Dal 27 possibilità di riaprire teatri e cinema. Palestre e piscine chiuse.

Nella zona bianca, invece, decadono i divieti delle altre zone, anche quelle gialle, compresa la chiusura notturna. In Sardegna, unica regione italiana in questa zona, ecco cosa si prevede: ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21 e stop agli spostamenti dalle 23.30 alle 5. Possono riaprire palestre, scuole di danza (senza contatto), centri commerciali il sabato e la domenica, musei e luoghi della cultura. Aperte tutte le scuole.

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