Covid, gestione dei casi positivi, spostamenti e ristori educativi. In vigore la legge di conversione del Decreto 7 gennaio 2022 [PDF]

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.56 dell’8 marzo 2022 la legge di conversione 4 marzo 2022 n.18, del Dl 7 gennaio 2022 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. In vigore dal 9 marzo 2022.

Tutte le novità del provvedimento

  • conferma obbligo vaccinazione over 50 fino al 15 giugno 2022;
  • obbligo vaccino esteso ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale;
  • certificazione verde Covid di sei mesi per positività dopo quattordici giorni dalla prima dose;
  • certificazione verde illimitata per positivi dopo primo ciclo vaccinale o dopo booster;
  • in caso di contatto stretto autosorveglianza anche per persone con guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per persone provenienti dall’estero che dispongono di certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, accesso a luoghi con green pass rafforzato solo con tampone di 48 ore, “l’effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario; tampone anche in caso di vaccinazione non equivalente o non autorizzata in Italia;
  • rientro del lavoratore sospeso: “consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia gia’ stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione”;
  • fino al 31 marzo spostamenti isole minori con green pass base per per documentati motivi di salute, studenti dai dodici anni, frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, tampone valido 48 ore se antigenico e 72 molecolare e “agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9-quater, fermi restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;
  • dal 10 marzo consentito consumo cibi e bevande cinema teatri spettacoli eventi sportivi;
  • possibile per gli accompagnatori prestare assistenza in degenza e pronto soccorso a persone con disabilità, Alzheimer e altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati;
  • gestione casi scuola infanzia: fino a quattro casi positivi continua con FFp2 docenti per dieci giorni dopo l’ultimo positivo confermato, tampone ai primi sintomi o al quinto giorno, dopo cinque contatti DAD per cinque giorni;
  • scuola primaria: fino a quattro casi continua con FFP2 per docenti e alunni sopra i sei anni fino a dieci giorni dopo l’ultima positività, tampone al quinto giorno o ai primi sintomi, con cinque casi attività in presenza per vaccinati entro 120 giorni, per i non vaccinati DAD di cinque giorni;
  • scuola secondaria di primo grado e secondo grado: continua con FFP2 dopo un caso, dopo due casi in presenza per vaccinati e guariti entro 120 giorni, e per chi ha esenzione, per gli altri DAD di cinque giorni;
  • Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività, attività in presenza concordata e su richiesta dei genitori;
  • a tutti gli alunni che restano nelle classi aperte si applica il regime di autosorveglianza, senza obbligo mascherine sotto i sei anni, e nel caso non sia possibile l’autosorveglianza quarantena precauzionale della durata di cinque giorni;
  • istituito Fondo per i ristori educativi, per finanziare attività extra scolastiche, con 667.000 euro 2022 e 1.333.000 euro 2023, fondo da attuare con prossimo decreto;
  • lavoro agile fino al 31 marzo 2022 per lavoratori con figlio con disabilità, condizione prioritaria anche per l’accesso al lavoro agile nel pubblico.

TESTO [PDF]

Le novità per la scuola

Gestione casi di positività nelle scuole

Nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, compresi le scuole paritarie, quelle non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si applicano le misure indicate.

Divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici

Non possono accedere o permanere nei locali scolastici coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o la temperatura corporea superiore a 37,5°.

Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

Autorizzata la spesa di 92.505.000 euro per assicurarefino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’attività di testing dei contagi COVID-19 era prevista, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività.

Su richiesta delle famiglie è comunque garantita a tali studenti la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa accordo delle rispettive famiglie

Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

Introdotte fino al 31 marzo 2022 alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato.

Infatti è sufficiente il green pass base per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti

  • da e per le isole con il resto del territorio italiano
  • da e per le isole lacustri e lagunari.

Fino al 31 marzo agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, anche se solo in possesso del green pass base, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

Fondo ristori educativi

Istituito il Fondo per i ristori educativi, finalizzato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti per gli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da SARS-CoV-2. Sono previste attività gratuite extra scolastiche come attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

Il fondo è paro a 667.000 euro per l’anno 2022 e a 1.333.000 euro per l’anno 2023. Le risorse sono prelevate dal “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” di cui alla legge 440/97.

LEGGE 4 marzo 2022, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 
Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.».
(GU Serie Generale n.56 del 08-03-2022)

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