Covid e maternità, astensione dal lavoro di lavoratrici madri per rischio allattamento. FAQ Veneto

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Maternità, lavoratrici madri e Covid: l’Usr per il Veneto aggiorna le FAQ sul piano di ripartenza della scuola

Durante il periodo dell’emergenza pandemica, esiste la possibilità di un prolungamento dell’astensione dal lavoro di una lavoratrice madre per un rischio connesso all’allattamento?

Risposta) Per quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel caso in cui la lavoratrice madre sia adibita a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino (rientranti negli allegati A e B del decreto o nel DVR dell’istituto scolastico), la stessa dovrà essere adibita ad altre mansioni, oppure posta in DaD o in lavoro agile. Solo qualora la lavoratrice, sulla base dei rischi valutati dal DVR, non possa essere spostata ad altre man s io ni o
posta in DaD o in lavoro agile, la stessa ha diritto all’interdizione post-partum fino a sette mesi dopo il parto.

Con riferimento specifico al rischio COVID-19, con nota n. 2201 del 23/03/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto, in prima istanza limitatamente al periodo di interdizione anticipata (non post -partum), e fermo restando l’effettivo pericolo di contagio, che il provvedimento potesse ess ere rilasciato sulla base della dichiarazione del Medico Competente, anche in assenza di aggiornamento del DVR, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 1026/1976 e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale. Comunque, il rischio di contagio da COVID-19 è uno dei tanti rischi per i quali può essere concesso il provvedimento di interdizione anche “post-partum”.

Dopo 7 mesi dalla nascita del figlio, la lavoratrice che rientra al lavoro deve prestare servizio necessariamente in presenza?
Risposta) Al rientro dalla maternità (dopo sette mesi dal parto) la lavoratrice può chiedere al Dirigente Scolastico di essere adibita ad attività che le consentano di conciliare i tempi di lavoro co n i tempi di cura della famiglia, che possono essere svolte con la modalità a distanza o con flessibilità oraria in caso di presenza al lavoro. La lavoratrice madre dopo i sette mesi di maternità post -partum non è comunque obbligata a rientrare ma può chiedere il congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi

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