Covid, docenti e Ata che tornano a scuola dopo sintomi gravi e ricovero: cosa bisogna sapere
Con la circolare 15127 del 12 aprile il ministero della Salute fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, compreso dunque il personale scolastico. Ecco cosa si prevede nel caso di un lavoratore con sintomi gravi che ha avuto un ricovero.
Per quanto riguarda il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.
Situazione ancora più complessa, si legge sulla circolare, è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Cosa succede in questi casi?
Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.