Covid, contatto stretto a scuola. Dopo quanti giorni dal primo caso scatta il secondo? Per quanto tempo si deve indossare FfP2

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Covid e utilizzo delle mascherine FfP2 in seguito a contatto stretto con un caso positivo. Se non ci sono dubbi che al primo caso scatta il periodo di autosorveglianza per dieci giorni, dopo quanto tempo scatta il secondo caso? Di dieci giorni in dieci giorni, il rischio è quello di trascorrere nuovamente l’anno scolastico con indosso la mascherina.

Sulla questione gli unici documenti forniti dal Ministero risalgono allo scorso agosto.

Nel Vademecum fornito alle scuole il 28 agosto il Ministero scrive, a proposito del contatto stretto con caso positivo “Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.

Cosa dice la circolare

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”

Dunque il regime dell’autosorveglianza continua a valere nella vita privata di ciascun cittadino, al di là del fatto che il contatto sia avvenuto o meno a scuola.

E mentre si continua a discutere su chi, effettivamente, a scuola possano essere considerati contatti stretti, interviene una nuova necessita: stabilire quale intervallo di tempo assumere per dichiarare un caso e poi l’altro.

Lo scorso anno tale intervallo di tempo era chiaro, stabilito dal comma 4 dell’articolo 6 del dl 5/2022 , perchè c’era una soglia oltre la quale scattava la DAD.

“Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita’ si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.”

In questo primo scorcio di anno scolastico 2022/23, l’unico punto fermo rimane quella circolare del marzo 2022, che parla di autosorveglianza di 10 giorni dall'””ultimo contatto stretto”. Quindi 10 giorni per ogni ultimo contatto.

Nel frattempo, dopo i 5 giorni di isolamento e un tampone negativo, il “caso” da cui è partito il tutto può rientrare in classe, mentre i compagni e il personale scolastico dovranno ancora indossare la mascherina.

Vademecum Ministero con indicazioni ufficiali

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