Covid, aggiornamento misure sulle quarantene: pubblicata Circolare Ministero della Salute [PDF]

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È stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron.

CIRCOLARE [PDF]

Nuove regole quarantena, la quarantena

Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5/o giorno.

“I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron di Sars-CoV-2 suggeriscono che sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave”, si legge.

“Per tali ragioni – si precisa – è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (booster) e differenziare le misure previste per la durata e il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose booster”.

Decreto Covid, dal 31 dicembre nuove misure per la quarantena. Dal 10 gennaio super green pass anche sui mezzi pubblici. DECRETO in Gazzetta Ufficiale [PDF]

Nuove regole quarantena, il decreto legge

Con l’entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, da oggi entrano in vigore le modifiche introdotte all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e nel dettaglio vengono introdotti all’articolo 1 i due nuovi commi 7-bis e 7-ter con cui:

  • la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo;
  • fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e qualora asintomatici al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La disposizione precedente si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;
  • la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

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