Corte di Giustizia europea: la Carta del docente va anche ai precari. Anief: 2.500 euro a un’insegnante con 5 anni di supplenza
Dal momento in cui la Corte di Giustizia europea ha detto che la Carta del docente va anche ai precari, i giudici nazionali non possono che prenderne atto e dare seguito a quella posizione: lo scrive il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, che per questa ragione ha anche assegnato 2.500 euro ad un docente che ha presentato ricorso con i legali Anief dopo avere svolto cinque supplenze annuali formandosi a proprie spese.
Il giudice ha spiegato che “è noto che l’interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468)”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Noi, come sindacato, lo abbiamo sempre detto: l’Ordinanza della Corte di Giustizia europea 450/22 non può essere smentita dai giudici, ha una valenza troppo elevata per essere contraddetta. Adesso, i nostri tribunali spiegano anche che a quell’espressione della Corte europea ‘va attribuito il valore di ulteriore fonte’. Se a questo aggiungiamo che anche il Consiglio di Stato, con la sentenza 1842 del 16 marzo 2022, ha detto che ai precari non si può creare la Carta del docente, è chiaro che presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, in modalità singola oppure collettiva, sta diventando una procedura sempre più gettonata. Ricordo che possono presentare ricorso tutti i docenti precari che hanno svolto supplenze annuali dal 2016 (anche se oggi di ruolo), come pure gli educatori”.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Il giudice del Tribunale di Roma ha ricordato che “la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno”.
Quindi, si legge ancora nella sentenza, “la Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato”. Infine, sempre la Corte UE “ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all’indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47)”.
“Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
“Come specificato durante il giudizio, e come si ricava dalla narrativa del ricorso, alla dichiarazione del diritto deve seguire la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere alla consegna al ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 2.500,00 complessivi e con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto che del valore della controversia e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del Ministero convenuto”.