Corte Costituzionale boccia il “piano di razionalizzazione” della Gelmini
red – Era già nell’aria, la materia non è di competenza esclusiva dello Stato, ma va concertata con le regioni. Hanno avuto ragione Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, che hanno presentato ricorso. In dubbio tutto l’impianto dei tagli che decretava la costituzione di istituti scolastici "con almeno 1.000 alunni" che diventavano 500 per gli istituti delle piccole isole, comuni montani e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
red – Era già nell’aria, la materia non è di competenza esclusiva dello Stato, ma va concertata con le regioni. Hanno avuto ragione Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, che hanno presentato ricorso. In dubbio tutto l’impianto dei tagli che decretava la costituzione di istituti scolastici "con almeno 1.000 alunni" che diventavano 500 per gli istituti delle piccole isole, comuni montani e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
Secondo la sentenza i giudici delle leggi hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011 affermato che la manovra è "costituzionalmente illegittima" per violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione (che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), "essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente".