Corso specializzazione sostegno, requisito laurea più servizio: condizioni affinché le tre annualità siano valide

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Come faccio a calcolare i tre anni di servizio richiesti ai laureati per accedere al corso di specializzazione su sostegno?

Si tratta di uno dei requisiti maggiormente posti in redazione, al quale rispondiamo facendo riferimento a quanto scritto nel DM 92/2019, che disciplina le procedure per la specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Corso sostegno: laurea e 3 annualità servizio

Uno dei requisiti (soltanto in prima applicazione) per accedere ai corsi di specializzazione su sostegno è il possesso della laurea e di 3 annualità di servizio.

Così recita l’articolo 5 del DM 92/2019:

In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Corso sostegno: validità 3 annualità servizio

Le tre annualità, per essere valide, devono soddisfare le condizioni richieste, ossia:

  • devono essere svolte negli ultimi otto anni precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione;
  • devono essere prestate presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione;
  • sono valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999;
  • possono non essere continuative;
  • possono essere svolte su posto comune o sostegno;

Le tre annualità di sevizio, dunque, sono valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 124/99, che  indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

In conclusione, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Qui tutti i requisiti

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