I corsi per la sicurezza vanno svolti durante l’orario di servizio, con sospensione delle attività
Stefano – Buongiorno, sono un docente della scuola secondaria superiore. Dissento dall’interpretazione fornita dalla UIL scuola in quanto il decreto 81 all’art. 37 dice che la partecipazione ai corsi, peraltro abbligatoria, non deve creare oneri a carico dei lavoratori.
Stefano – Buongiorno, sono un docente della scuola secondaria superiore. Dissento dall’interpretazione fornita dalla UIL scuola in quanto il decreto 81 all’art. 37 dice che la partecipazione ai corsi, peraltro abbligatoria, non deve creare oneri a carico dei lavoratori.
Inoltre tengo a precisare che i corsi non costituiscono attività collegiali (ma al limite attività di formazione) e che le 40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettera a si possono utilizzare per "partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue"
Pertanto ritengo che i suddetti corsi per forza devono essere svolti durante l’orario di servizio con sospensione delle attività didattiche. Preciso anche che, avendo lavorato per 9 anni in ambito privato industriale, in tutte le aziende i corsi sulla sicurezza vengono svolti durante l’orario di lavoro con sopsensione delle attività produttive oppure oltre l’orari odi lavoro con pagamento delle ore in straordinario.
Ritengo inoltre che se il datore di lavoro organizza i corsi fuori dall’orario di lavoro, il dipendente può rifiutarsi di partecipare (perchè onere aggiunto: spese in termini di tempo e spostamenti) o in accordo con l’amministrazione farsi remunerare i costi aggiuntivi (cosa che non avverrà mai).