Corsi PNRR per la formazione in servizio dei docenti: non è obbligatorio sceglierli, a patto di assolvere al diritto-dovere

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La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ciò è stato sancito dalla legge n. 107/2015 (art. 1 c. 124). Il testo normativo ha voluto attribuire il carattere obbligatorio a tali attività, dando alle singole scuole il compito di definirle in coerenza con il PTOF.

Con l’avvio dei corsi PNRR previsti nell’ambito del DM 66/2023, molti docenti hanno deciso di aderire alle proposte organizzate dalle proprie istituzioni scolastiche per assolvere all’obbligo di formazione.

Qualcuno, però, ha optato per altre soluzioni, come quelle disponibili all’interno della piattaforma SOFIA (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento professionale per la scuola).

L’inserimento dei corsi PNRR ha creato un’opportunità da una parte, ma anche qualche perplessità dall’altra.

I corsi di formazione PNRR organizzati dalla scuola sono obbligatori?

Sulla questione un lettore ci ha chiesto: “Vi scrivo perché mi trovo in una situazione che mostra tutte le sue lacune ed incertezze. Il nostro istituto ha presentato una serie di corsi inerente quanto previsto dal DM 66 sulla formazione docenti. Io sto frequentando un corso su CANVA di 25 ore accreditato sulla Piattaforma SOFIA che ho pagato e mi è stato fatto presente che dovrò comunque seguire un corso all’interno di quelli proposti dalla scuola dove insegno. Sinceramente credo che ciò non sia corretto. Abbiamo l’obbligo formativo di 25 ore ma non siamo obbligati a frequentare solo corsi imposti dal nostro istituto. Sto seguendo un corso di 25 ore equivalente e non comprendo il perché di questa posizione. Se gentilmente potete fare chiarezza”.

Cosa prevede il CCNL 2019-21: non ci sono vincoli orari minimi

Prima di rispondere al quesito, facciamo ulteriore chiarezza sulla formazione. Il CCNL 2019-21 firmato il 18 gennaio 2024 dedica l’art. 36 al tema. “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane” (comma 1).

E ancora, “la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità” (comma 4).

Dunque, anche il contratto collettivo rimarca l’importanza della formazione, ma come nella legge 107/2015  mancano riferimenti precisi sui vincoli orari minimi.

Si riafferma il principio del diritto-dovere di formarsi, ma non è prevista alcuna indicazione specifica sulle ore da svolgere.

Sottolineare questo fattore è importante in quanto ogni scuola potrebbe prevedere un volume minimo di ore di formazione differente.

Formazione in servizio: le ore rientrano nelle 40 + 40 ore

Attenzione, però: tali ore devono rientrare nel computo delle attività funzionali all’insegnamento. Infatti, si parla di “formazione in servizio”: ciò significa che non vanno svolte durante le ore di insegnamento, ma devono essere incluse nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali previste dall’art. 44 del medesimo contratto collettivo nazionale.

Le ore che superano tale limite vanno retribuite con gli eventuali compensi previsti e concordati in contrattazione integrativa tramite il ricorso al Fondo per il MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa).Il Piano di formazione elaborato dalle singole scuole

Sulla base della cornice predisposta a livello ministeriale, il Dirigente Scolastico detta le linee di indirizzo e il Collegio Docenti, recependo e rielaborando tali indicazioni, sviluppa e approva un Piano di formazione inserendo delle specifiche proposte formative a cui gli insegnanti sono invitati ad aderire. Tale piano va inserito nel PTOF.

Dunque, in quest’anno scolastico, molti istituti hanno proposto dei corsi di formazione PNRR ai sensi del DM 66/2023, permettendo ai docenti di potersi iscrivere mediante l’ausilio della piattaforma FUTURA.

I corsi PNRR non sono obbligatori: il docente ha piena libertà di scelta per la sua formazione

Non essendoci vincoli rigidi sulla formazione, essa può essere espletata in diversi modi. L’importante è che sia erogata da enti accreditati per erogare i corsi.

Nel caso di specie, il corso prescelto dal lettore è disponibile sulla piattaforma SOFIA, all’interno della quale è possibile reperire tutti i corsi validi per assolvere all’obbligo professionale.

Dunque, il corso selezionato è valido a tutti gli effetti. Infatti, sebbene la scuola abbia l’obbligo di presentare una proposta di formazione, il docente ha la piena libertà di decidere se aderire a quanto elaborato dal Collegio o, in alternativa, di orientarsi verso iniziative esterne all’istituto.

Come detto, non essendo previsti limiti stringenti, il docente ha ampio margine di manovra. Pertanto, se il corso è espletato da un ente validamente accreditato, l’insegnante assolve al suo obbligo di formazione, senza che sia necessaria la sua adesione ai corsi organizzati dalla scuola, PNRR o meno che siano.

Per completezza, è evidente che la scuola, attivando i corsi, facilita e snellisce la possibilità di adempiere a tale compito.

Con l’introduzione del DM 66/2023, molti insegnanti possono aderire ai corsi senza che sia necessario uno “sforzo” per trovare altri canali. Resta però sempre libera la decisione, che rimane pienamente in capo al singolo docente.

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