Corsi di recupero P.A.I. di settembre possono essere retribuiti tramite bonus merito

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Il dietro le quinte dell’istituzione scolastica non è conosciuto ai più. Le risorse economiche destinate alla scuola, la differenza tra fondi vincolati e non, la ripartizione delle medesime al personale docente e ATA, come vengono retribuite le ore aggiuntive. Oggi abbiamo tentato di rispondere al quesito di una nostra lettrice che ci conduce ad un’attenta riflessione sulle attività didattico-formative previste dal P.A.I. e dal P.I.A., la loro eventuale remunerazione, il bonus merito per il personale scolastico e il fondo per i corsi di recupero.

gentile Lalla la Dirigente della mia scuola vuole pagare i corsi di recupero svolti a settembre 2020 con il bonus merito anziché con il fondo destinato ai corsi che corrisponde ad una cifra che è tre volte quella del bonus; ella ritiene che vi è una ordinanza ministeriale secondo la quale i corsi a settembre sono da considerarsi attività ordinaria anziché aggiuntiva. La mia domanda è la seguente: può un dirigente ignorare la suddetta ordinanza  e retribuire i corsi come attività aggiuntiva?”

Le attività di recupero previste nel P.A.I. e nel P.I.A.

I corsi di recupero di cui parla la nostra lettrice, fanno riferimento alle attività strategico-didattiche contenute nel:

  • P.A.I. – Piano di apprendimento individualizzato
  • P.I.A. – Piano di integrazione degli apprendimenti

Tali documenti formativi, previsti dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 11, hanno l’obiettivo di garantire l’eventuale riallineamento degli apprendimenti, da raggiungere nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, all’indomani della Pandemia che ha provocato l’affermarsi della Didattica a Distanza. Dalla medesima nota leggiamo infatti:

Lo sforzo compiuto lo scorso anno scolastico è stato considerevole ed è stato per molti versi esemplare di come comunità educanti coese abbiano dato una pronta risposta alla necessità di garantire, seppure in una situazione drammatica, il diritto all’istruzione, anche attraverso un aggiornamento in situazione assolutamente da encomiare. Si tratta ora di recuperare ciò che si è inevitabilmente perso, perché un ambiente didattico virtuale, anche nelle migliori realtà, non è assimilabile alla relazione educativa in presenza nelle nostre classi […]”

P.A.I. e P.I.A. – Di che si tratta nel dettaglio

Nel dettaglio, i due documenti presentano le seguenti caratteristiche:

P.A.I. – Piano di apprendimento individualizzato: è predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi.

Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

P.I.A. – Piano di integrazione degli apprendimenti: è il documento che i Consigli di Classe/docenti contitolari della classe predispongono, in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020);

La differenza sostanziale tra i due documenti e la Tempistica

P.A.I. per i singoli alunni – P.I.A. per la classe intera

Nello specifico si tratta di due strumenti centrati l’uno (P.A.I.) sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti e l’altro (P.I.A.) sugli obiettivi di apprendimento non svolti. Riguardo al primo, il Consiglio di classe attiva specifiche strategie per il migliorare i livelli di apprendimento; in riferimento al secondo integra, attraverso precise attività, le conoscenze e le abilità non trattate durante il periodo della didattica a distanza.

Mentre il P.A.I è calibrato sul singolo alunno, prospettando un piano di recupero di apprendimenti non raggiunti, allo scopo di migliorarne i livelli, il PIA è approntato per la classe e nell’ottica della didattica a distanza avrebbe come finalità il completamento della progettazione di inizio anno

Tempistica

La redazione dei modelli del Piano di Integrazione degli apprendimenti e del Piano di Apprendimento individualizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, è già avvenuta, lo scorso maggio, corrente anno.

Le attività di recupero, nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche, hanno avuto inizio come da dettato legislativo, il primo settembre del 2020. Individuati i docenti ai quali affidare i corsi, i Dirigenti scolastici, con apposita circolare, sentito il collegio dei docenti (per la sfera didattica) e il Consiglio di istituto (per l’articolazione dei corsi), avviano le attività, chiedono ai consigli di classe o di interclasse di verificare i P.I.A. o i P.A.I., di calendarizzare il piano didattico operativo e di fissare la tempistica per la verifica, fatte salve le prescrizioni normative e didattiche sulla unitarietà della tipologia e dei criteri di valutazione.

La Legge prevede che tali attività di recupero possano svolgersi per l’interno anno scolastico 2020/21

Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti P.I.A. e P.A.I. possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche.

Una cosa è certa: se il docente svolge un numero superiore di ore settimanali, è previsto un compenso aggiuntivo

Nella nota del Ministero in data 26 agosto 2020 è riportato:

“[…] per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l’inizio delle lezioni ordinamentali, come previsto dai calendari regionali, le attività di recupero di cui il P.A.I.  e il P.I.A. devono intendersi quali attività didattica ordinaria (art. 1, comma 2), da collocarsi, pertanto, nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio.

Se però il docente che si occupa delle attività di recupero oltrepassa il proprio orario settimanale, allora avrà diritto a retribuzioni aggiuntive. E questo vale:

  • sia  per quanto è stato svolto – oltre il proprio orario settimanale come da CCNL – dal primo settembre 2020 all’inizio delle lezioni come da calendari regionali;
  • sia per le attività di recupero e integrazione che proseguono durante l’anno scolastico 2020/21 e per le quali si ricorre alla prestazione di ore aggiuntive da parte del personale interessato.

Risposta al quesito – Possibile assegnare parte del bonus premiale ai docenti impegnati nella programmazione e realizzazione del P.A.I. e P.I.A.

I dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione integrativa di istituto, attingeranno per il pagamento di tali prestazioni in eccedenza:

  • sia alle eventuali economie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-2020;
  • sia al MOF ordinario 2020-2021.

Bonus premiale NON è stato abolito – Valido per il 2020/21 – Cosa cambia

È bene chiarire che il bonus merito è ancora previsto tra le assegnazioni economiche degli Istituti per l’anno scolastico 2020-21 e non sono previste riduzioni. Quello che viene meno è la destinazione di tale fondo al solo personale docente e la motivazione afferente la premialità.

Le risorse di tale bonus confluiranno nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola, senza vincolo di destinazione. In sede di contrattazione integrativa di istituto, in base a quanto previsto in riferimento ai “Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto” verrà riconosciuta la quota da destinare alle attività aggiuntive dei docenti e quella per il personale ATA. Ecco, per l’appunto, la novità riferente l’allargamento della destinazione del fondo dal solo corpo insegnante a tutto il personale scolastico.

Conclusioni – Risposta al quesito

Riteniamo che la dirigente scolastica protagonista del quesito della nostra lettrice, stia agendo correttamente perché il bonus premiale permette di ricompensare le attività svolte dai docenti nell’ambito del P.A.I.  e del P.I.A.

D’altronde rileggiamo il comma 129 della Legge 107/2015:

“Criteri per la valorizzazione dei docenti […] della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti

Le attività realizzate tramite i piani di apprendimento sopra citati rientrano ampiamente in tale disposizione legislativa.

In fin dei conti, le differenti disposizioni organizzative della singola istituzione scolastica, le diverse esigenze strutturali in base ai non omogenei livelli di apprendimento tra gli alunni e le stesse classi di appartenenza, hanno fatto sì che alcuni insegnanti abbiano avuto più studenti da seguire, più ore da svolgere, quindi un impegno superiore rispetto agli altri colleghi.

Del fondo destinato alle attività di recupero che si svolgeranno invece oltre l’orario settimanale durante tutto l’anno scolastico 2020/21, potranno usufruirne tutti i docenti impegnati appunto in ore aggiuntive. Tale fondo fa parte del FIS – Fondo di Istituto, mentre le risorse per la valorizzazione personale docente e ATA rientrano nel più ampio MOF [Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa].

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