Corsi di recupero 1 settembre, attività da retribuire? Come? Collegio docenti decide modalità, strategie e attività
Dal primo settembre nella scuola italiana rischia di determinarsi un precedente che sta facendo allarmare. Ciò perché a causa dell’emergenza coronavirus e dell’attività didattica a distanza, per garantire solo ad alcune tipologie di studenti un fantomatico recupero, si anticipa de facto per molti docenti e studenti l’inizio dell’attività didattica ordinaria dal primo settembre.
Ciò anche se a rigor di disposizioni ministeriali questi corsi di recupero possono svolgersi in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Ma è evidente che per evitare accavallamenti con i programmi del nuovo anno scolastico le scuole partiranno dal primo settembre. L’OM del 16 maggio sulla valutazione è problematica e in tanti casi sta determinando o può determinare decisioni unilaterali dirigenziali, che rischiano di essere illegittime stante il fatto che pare essere imprescindibile una pianificazione e decisione collegiale all’interno della scuola sulle modalità di svolgimento. Se in parte è vero che già per le scuole secondarie di secondo grado non è una novità enorme poiché già effettuavano i corsi di recupero, qui la situazione è in parte diversa, sia perché per la prima volta questa situazione coinvolge ordini di scuola diversi, come la primaria, sia perchè l’attività pare essere funzionale per il personale coinvolto e non aggiuntiva e remunerabile dal FIS, come forse sarebbe auspicabile stante una chiara intensificazione del lavoro. E bisogna chiedersi se questi recuperi previsti dell’OM del 16 maggio come debbano armonizzarsi eventualmente con quelli previsti dall’OM del 2007.E’ interessante notare che diverse categorie di lavoratori sono state incentivate a colpi di bonus e indennizzi nel corso dell’emergenza coronavirus, come badanti, colf, babysitter ecc, nulla, invece, è stato disposto nel corso dell’emergenza coronavirus per il personale scolastico. Va detto che si tratta di una OM, quella del 16 maggio, che lascia aperti diversi dubbi interpretativi.
Spetta al collegio docenti deliberare le attività di inizio settembre
OM o decreti leggi che siano non possono derogare, salvo diverse disposizioni ad hoc al CCNL vigente. L’articolo 28 comma 3 del CCNL scuola afferma chiaramente che gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Questi obblighi sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Pertanto, prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
Da ciò pare evidente che sia doveroso un coinvolgimento del collegio docenti per deliberare la pianificazione dell’attività che deve tenersi a fare data dal primo settembre.
E’ necessaria la delibera del consiglio di classe per decidere sull’attività dei corsi di recupero
Il Comma 5 articolo 3 dell’OM del 16 maggio afferma che per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Dunque è compito del consiglio di classe procedere alla predisposizione del piano. Qualsiasi atto unilaterale organizzativo imposto dal DS è da ritenersi contestabile e non conforme alla norma.
E’ l’istituzione scolastica a definire le modalità e le strategie di miglioramento
Ulteriore conferma sulla necessità del coinvolgimento degli organi collegiali è prevista dall’articolo 6. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. L’articolo 2 comma 2 del DLGS del 13 aprile 2017 n° 62 afferma chiaramente che l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il comma 2 dell’OM completa il quadro rilevando che i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
E’ necessaria l’armonizzazione tra l’attività del consiglio di classe e del collegio docenti
Pertanto, da ciò si desume che il combinato disposto dell’articolo 28 CCNL scuola, articolo 6 OM del 16 maggio, articolo 2 comma 2 del DLGS del 13 aprile 2017 n° 62 e DL 22 aprile renda necessario un coordinamento tra l’attività del consiglio di classe chiamato ad intervenire sulle modalità di recupero, di progettazione, miglioramento, degli studenti di riferimento ed il collegio docenti chiamato pertanto a deliberare il piano delle attività sulla base di quanto disposto dal consiglio di classe.
Cosa si intende per attività didattica ordinaria? E quale il personale coinvolto? E’ attività funzionale o aggiuntiva?
Il comma 3 dell’OM del 16 maggio afferma che “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”. Il DL del 22 aprile afferma: Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita’ dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita’ didattica ordinaria”.
Sarà necessaria una interpretazione autentica della norma? Si intende forse come attività funzionale del personale docente ai sensi dell’articolo 29 del CCNL scuola? Si intende attività obbligatoria per i soli studenti? Si intende attività obbligatoria che deve garantire la sola istituzione scolastica?
E quale il personale che deve essere coinvolto in questa attività? Il docente che ha predisposto il piano di recupero o sulle discipline? E sulla base di quale criterio verrà individuato il personale docente? Se è attività funzionale, non potrebbe essere previsto alcun tipo di compenso accessorio, anche sotto forma di bonus per il personale coinvolto, se invece è da intendersi come attività aggiuntiva, che implica la necessità della disponibilità del personale coinvolto, andrà invece riconosciuta una forma di compenso prendendo anche in via analogica come riferimento la tabella 5 allegata al CCNL del 2006/2009. Nulla osta sul punto che in sede di contrattazione integrativa si possa disporre anche in tal senso. Da ribadire che il comma 5 dell’OM apre alla massima flessibilità con il personale interno della scuola e pertanto: Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. Pertanto si potrebbe desumere che sia necessaria la disponibilità del personale coinvolto a svolgere tale attività e che spetta comunque una pianificazione collegiale e non dirigenziale.
Le attività possono svolgersi durante tutto l’anno scolastico
Il comma 4 dell’OM del 16 maggio afferma che le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. Dunque, si possono svolgere nel corso di tutto l’anno scolastico e possono avere inizio a fare data dal primo settembre. Dubbi sussistono se queste attività invece debbano per forza di leggere avviarsi come data certa per tutte le istituzioni scolastiche il primo settembre.