Corsi di formazione per la sicurezza: in quali Regioni è possibile svolgere tutti i corsi a distanza?

Una delle molte attività che sono state sospese a causa del Covid 19 è quella della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Esistono delle soluzioni alternative all’aula? A livello nazionale tutto tace, ma alcune Regioni si sono mosse autonomamente. Vediamo quali e con che risultati.
Il Quadro normativo
Come ricordato in un precedente articolo, ai sensi della normative vigente è possible svolgere alcuni corsi di formazione per la sicurezza a distanza (come ad esempio i corsi di formazione di base per i lavoratori o per gli studenti equiparati, i corsi per preposti ed i loro aggiornamenti).
L’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
La formazione in modalità webinar (videoconferenza) è a tutti gli effetti equiparata alla formazione in aula (Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 ed Interpello n.12/2014).
Le incongruenze
Di fatto a livello nazionale, durante e dopo la fase di emergenza che ha colpito l’intera nazione, i corsi di formazione in presenza sono stati annullati e c’è molto timore a tornare in aula “assembrando” numeri spesso elevati di partecipanti.
L’alternativa però non è stata mai chiaramente fornita, ovvero non è stato mai dato il via libera formale a poter svolgere in videoconferenza sincrona tutti quei corsi che altrimenti risultano inevitabilmente sospesi a tempo indeterminato.
Nel frattempo, però, alcune regioni si sono mosse autonomamente per evitare il blocco totale dei corsi. Di seguito vengono illustrate le novità in tre Regioni simbolo.
La Regione Friuli Venezia Giulia
Nel Parere del 14 aprile 2020 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia vi sono alcune indicazioni in merito allo svolgimento dei corsi a distanza.
Nel documento “Emergenza epidemica COVID19 – parere in merito all’uso della formazione a distanza per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, vengono indicate le modalità alternative per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella fase di emergenza relativa al virus Covid 19.
Il documento regionale fa riferimento al “ Protocollo condiviso” del 14 marzo e al DL 18/2020 e stabilisce che la modalità formativa che dovrà essere utilizzata “è la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, che si ritiene sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo ‘residenziale’. Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma”.
In questo modo per la Regione Friuli Venezia Giulia le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi “equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza”.
La Regione Lombardia
Il contributo da questa Regione ci arriva con un documento pubblicato dalla ATS Bergamo il 25 marzo scorso, con titolo “Chiarimento della UOC PSAL dell’ATS di Bergamo relativamente alle modalità formative nelle aziende del proprio territorio”.
Nel documento si indica che visto “il contesto assolutamente eccezionale e la conseguente necessità di evitare gli incontri personali anche per scopi formativi, si ritiene che sia possibile in questo periodo di emergenza provvedere alla formazione a distanza dei lavoratori (in assunzione o per cambio di mansione) anche per rischi medio e alto, seguendo le indicazioni tecniche-didattiche degli Accordi Stato-regioni”.
Ovviamente è precisato che “si dovrà provvedere alla registrazione e presenza dei partecipanti ed alla verifica dell’apprendimento, e dopo il periodo di formazione affidare ad un tutor il lavoratore neoformato perché sia supervisionato. Quando sarà terminata l’attuale emergenza si provvederà ad un rinforzo della formazione in presenza (più breve di quella totale prevista perché si tratta di approfondimento)”.
In tutti i casi, si conclude, il partecipante al corso “dovrà comunque poter interloquire e confrontarsi liberamente con il formatore sia durante il corso e sia per un periodo successivo al corso, in caso di necessità di chiarimenti o dubbi”.
La Regione Piemonte
La Direzione Sanità della Regione Piemonte, analogamente, prevede che “siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è che, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work”. Questo lo leggiamo nella Nota prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020.
Nella stessa nota, con riferimento invece all’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, il succitato Protocollo “prevede che il mancato completamento dell’aggiornamento non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità)”.
Tale aggiornamento “dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente”.