Corsi di formazione per la sicurezza a distanza: quali sono quelli validi?

In relazione all’emergenza Covid 19 e nell’ottica di una riduzione dei rischi anche nella fase post emergenza, al momento la quasi totalità dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro sono stati sospesi. Ma ci sono dei corsi che è possible svolgere in modalità totalmente digitale?
I corsi di formazione obbligatori per la scuola
I seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza sono da considerarsi obbligatori pe le figure coinvolte nella gestione del sistema di sicurezza scolastico:
- Corso di formazione di base per i lavoratori ed aggiornamento
- Corso di formazione per RSPP e ASPP
- Corso di formazione per preposti
- Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Corso di formazione antincendio
- Corso di formazione in primo soccorso
- Corso di formazione per studenti equiparati a lavoratori e/o impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro
La norma
La normativa vigente prevede che ogni Scuola possa organizzare alcuni corsi per la sicurezza con differenti modalità:
- Sia in aula, presso un ente di formazione accreditato
- Sia presso l’Istituto Scolastico, previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, così come previsto dall’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08. Le Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, sono riconosciute dal MPI come soggetti qualificati per l’attività di formazione e aggiornamento, ai sensi dell’art.67 CCNL 2006/2009.
L’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
La formazione in modalità webinar (videoconferenza) è a tutti gli effetti equiparata alla formazione in aula (Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 ed Interpello n.12/2014).
Come sono organizzati i corsi
I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via internet, anche attraverso web-cam e microfono, con la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui si possano condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
Quali corsi si possono svolgere tramite webinar?
Alcuni corsi di formazione per la sicurezza, obbligatori per legge ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, possono essere svolti tramite l’utilizzo di questa tecnologia.
L’effettuazione dei corsi in modalità webinar ha la stessa validità di quelli svolti in aula e nello specifico sono:
- Corso di formazione di base dei lavoratori
- Corso di aggiornamento della formazione di base dei lavoratori
- Corso di formazione per preposti negli Istituti Scolastici
- Corso di aggiornamento per preposti negli Istituti Scolastici
- Corso di formazione per studenti equiparati a lavoratori e/o impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro
- Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: è valido con modalità elearning solo in quei casi in cui sia previsto dai contratti nazionali. Nel caso della scuola questo non è contemplato.
Come si sono mosse le Istituzioni?
A livello nazionale mancano a tutt’oggi delle univoche indicazioni sul fatto che sia possible o meno sostituire la formazione in aula con quella a distanza anche per altri corsi.
Esiste una nota del Ministero dell’Interno che riguarda i corsi base di prevenzione incendi (in particolare ai corsi di specializzazione per i professionisti in relazione al DM 5 agosto 2011) e alcune indicazioni generali presenti sul sito del Ministero del Lavoro.
Su quest’ultimo, infatti, in risposta ad alcune FAQ (Frequently Asked Questions) si indica, innanzitutto, che “in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale”.
Chi non può seguire un corso di aggiornamento, dunque, potrà esercitare a pieno titolo le sue funzioni.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’elearning, l’indicazione che arriva dal Ministero è che “al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.