Coronavirus, testo definitivo Decreto: E. Romagna, Lombardia e Veneto attività didattiche sospese. Docenti non vanno a lavoro, Ata sì. SCARICA TESTO

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Coronavirus: pubblichiamo il testo definitivo del Decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministero con le misure di contenimento del contagio sia nelle zone cosiddette “rosse”, sia nelle regioni Emilia Romagna Veneto e Lombardia. 

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Misure urgenti di contenimento del contagio nelle zone di cui all’allegato 1

Le zone interessate sono i comuni di :

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ Euganeo in Veneto.

Il decreto prevede:

chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza

sospensione dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo 2020

sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle zone di cui all’allegato 2 

Si tratta di: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle province di Pesaro – Urbino e Savona

Il decreto prevede

sospensione sino all’8 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per la professione sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza

sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

Chiusura scuole  e sospensione attività didattiche

La differenza tra i comuni della zona rossa e le regioni dell’Allegato 2 è dunque questa.

La differenza è spiegata dal Ministero in apposita FAQ

“C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.”

Di conseguenza, con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il personale ATA ma non il personale docente, fermo restando che le scuole possono attivare la cosiddetta “didattica a distanza”

Il quadro di aperture e chiusure delle scuole e dei provvedimenti adottati

Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato questa sera:

?In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, nelle province di Pesaro-Urbino e Savona l’attività didattica è sospesa fino all’8 marzo.

?Restano chiuse le scuole nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vò).

?Liguria (fatta eccezione per l’area di Savona dove la chiusura delle scuole durerà fino all’8 marzo) e Piemonte hanno comunicato che le attività didattiche sono sospese fino a mercoledì 4 marzo.

?In Friuli Venezia Giulia la sospensione delle attività didattiche è stata prevista fino al giorno 8 marzo.

?Nelle altre Regioni le attività riprenderanno regolarmente già da domani.

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