Coronavirus. Supplenza breve, proroga durante sospensione attività e pagamento stipendio
Didattica a distanza, supplenza breve: proroga nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza e pagamento stipendio.
Quesito
Sono una supplente dall’11 Novembre con scadenza contratto ogni due o tre settimane. Il prossimo scadrà il 19 Marzo. Mi è sembrato di capire che, se la titolare non dovesse rientrare, continuerei io a lavorare a distanza (quindi senza scorrere la graduatoria), ma senza essere retribuita. Riprenderei ad essere retribuita dal giorno in cui riaprono le scuole (che ad oggi è impossibile stabilire). Ho capito bene? In tal caso, però, forse non è molto corretto che la titolare percepisca lo stipendio senza lavorare e che il supplente, pur lavorando, non percepisca assolutamente nulla. Spero di aver capito male, perché siamo così pieni di notizie in questi giorni che si fa proprio fatica.
Sospensione attività didattica
Il DPCM del 9 marzo 2020 e il successivo DPCM dell’11 marzo 2020 hanno previsto la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole d’Italia, sino al prossimo 3 aprile.
Il Ministero, con la nota dell’8 marzo, ha fornito indicazioni in merito all’assegnazione delle supplenze brevi considerata l’atipicità della sospensione delle attività.
Didattica a distanza e supplenze brevi
L’atipicità suddetta nasce dal fatto che il DPCM dell’8 marzo 2020 e quello del 9, che conferma le misure dell’articolo 2 del primo che non siano in contrapposizione con le misure dello stesso (il DPCM dell’11 marzo ha confermato le misure precedenti non in contrasto con il medesimo), ha introdotto l’obbligo di attivare la didattica a distanza, in modo da garantire agli studenti il diritto all’Istruzione.
Così leggiamo nella nota ministeriale dell’8 marzo summenzionata:
Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza.
Al fine di garantire la didattica a distanza, dunque, in caso di assenza dei docenti titolari, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, tenuto conto della normativa vigente.
Pertanto, qualora un docente titolare dovesse assentarsi nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla nomina del supplente.
Allo stesso modo, qualora il titolare dovesse proseguire l’assenza nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla proroga della supplenza, quindi con contratto continuativo.
Risposta al quesito
Alla luce di quanto detto sopra, la nostra lettrice, qualora la titolare dovesse assentarsi nuovamente:
- avrà la proroga della supplenza dal 20 marzo;
- sarà retribuita come lo è stata finora.
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