Coronavirus, scuole chiuse e personale ATA: nessun obbligo di fruire delle ferie. Quando è esentato dal servizio
Personale ATA nessun obbligo di fruizione delle ferie, l’ultima nota del MIUR del 18.03.2020 lo conferma.
La nota ministeriale prot. n. 392 del 18.03.2020 inerente “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, fornisce indicazioni operative ancora più chiare per le scuole, ribadendo ancora più palesemente quanto già sostenuto dalla nostra redazione nella scheda: Coronavirus: Personale ATA nessun obbligo di fruizione delle ferie, indicazioni alle scuole
Nelle nota si legge, Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.
Dunque nei soli casi in cui il personale ATA non può ricorrere alla forma del lavoro agile si dispone quanto già detto nella precedente nota 323/2020 [In sintesi, le ferie devono essere fruite entro il 30 aprile prossimo, solo se riferite all’anno precedente: lo dice l’art. 13 del CCNL 2007. L’unico obbligo del dirigente della scuola, per la nota, è infatti quello di verificare eventuali ferie residue. Poi quelle giornate possono, ma non devono, rimediare alla mancata prestazione lavorativa. Quindi al lavoratore va necessariamente proposta la richiesta di fruizione, che potrà accettare o rifiutare].
In quest’ultima nota il MIUR chiarisce che, l’adozione degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore (nel comparto scuola non si fa riferimento alla banca ore bensì al compensativo), della rotazione e di altri analoghi istituti deve avvenire nel rispetto della contrattazione collettiva
Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Il CCNL 2007 in materia di fruizione delle ferie non godute dell’A.S. precedente è chiarissimo, così come riporta la nota stessa, le suddette ferie possono essere fruite entro il 30 Aprile p.v. (art.13, comma 10). Dunque nessun obbligo di ferie d’ufficio o decurtazione illegittime da parte dell’amministrazione.
Nelle scuole dove, invece, i DS hanno deliberato la chiusura le giornate non lavorate non possono essere giustificate con NESSUN ISTITUO in quanto la mancata prestazione lavorativa è giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2, c.c.
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