Coronavirus, proroga congedo straordinario 15 giorni e lavoro agile ATA al 3 maggio

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Ata, conferimento supplenze da graduatorie d'istituto

Coronavirus, proroga congedo specifico aggiuntivo al congedo parentale sino al 3 maggio 2020. Lavoro agile e personale ATA

Decreto 10 aprile

Il DPCM del 10 aprile 2020 ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 3 maggio.

Tale provvedimento determina la proroga di altre misure previste nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto decreto cura Italia.

Coronavirus, DPCM del 10 aprile: scuole chiuse fino al 3 maggio. Tutte le misure, scarica PDF

Congedo specifico aggiuntivo a quello parentale

L”articolo 25 del suddetto decreto ha previsto, per i lavoratori pubblici (oltre che per i lavoratori privati), un congedo specifico non superiore a 15 giorni, aggiuntivo al congedo parentale, durante la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.

Possono usufruire del congedo i lavoratori con figli:

  • di età non superiore a 12 anni con retribuzione al 50%;
  • di età compresa tra 12 e 16 anni ma senza retribuzione.

La misura è valida a decorrere dal 5 marzo, come scritto nel decreto, e sino al termine della sospensione delle attività didattiche, al momento sino al prossimo 3 maggio. Per approfondire le informazioni sulla misura clicca qui (l’articolo è precedente alla proroga, per cui restano valide le informazioni ma non i termini che sono quelli predetti).

Ricordiamo che si è ancora in attesa delle indicazioni ministeriali sulle modalità di presentazione delle domande per fruire del congedo.

Lavoro agile

L’articolo 87 del decreto “cura Italia” prevede che il lavoro agile è la modalità ordinaria di lavoro, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Al decreto è seguita la nota Miur del 18 marzo 2020, che fornisce apposite indicazioni ai dirigenti scolastici, al fine di organizzare il lavoro del personale ATA e assicurare il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili  (i docenti, com’è noto, svolgono l’attività didattica a distanza).

  • Servizi da garantire

Le scuole devono garantire i seguenti servizi:

a)  servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
b) servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti;
c) corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

  • Apertura solo in caso di esigenze indifferibili

I plessi scolastici, che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento della scuola, leggiamo nella nota, vanno chiusi.

Quanto ai plessi centrali sede di segreteria, dove si svolgono le attività amministrativo-contabili, vanno aperti solo in caso di esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Tra queste ultime, ricordiamo la cura del patrimonio zootecnico e delle merci deperibili laddove presenti; in tali casi i dirigenti devono limitare al minimo la presenza dei relativi addetti.

  • Gestione personale ATA

In caso di apertura per esigenze indifferibili, si deve limitare la presenza del personale, ricorrendo ai contingenti minimi.

In caso di apertura o chiusura fisica, il personale ATA svolge il lavoro in modalità agile, esclusi coloro i quali non possono farlo, come i collaboratori scolastici. La gestione di tale personale, che non può svolgere il lavoro in modalità, avviene ricorrendo a:

  • ferie pregresse (a.s. 2018/19)
  • congedo
  • banca ore
  • della rotazione
  • altri analoghi istituti

Il tutto nel rispetto della contrattazione collettiva, che implica ad esempio che non è possibile imporre ferie o riposi compensativi.

Qualora necessario, quindi nel caso in cui si è fatto ricorso o meno ai succitati istituti, si ricorre all’esonero dal servizio, considerato comunque svolto a tutti gli effetti.

Alla possibilità dell’esonero dal servizio abbiamo dedicato un apposito articolo, anche alla luce della circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblicazione Amministrazione, cui si rifà una nota dell’USR Marche.

Quanto detto sopra, stando al decreto “cura Italia”, è valido per l’intera durata dell’emergenza epidemiologica.

E’ chiaro che nel caso delle Istituzioni scolastiche il lavoro agile va svolto sino a quando è sospesa l’attività didattica in presenza, al momento sino al 3 maggio (non avrebbe infatti senso far rientrare tutti gli studenti e non il personale ATA; la sospensione delle attività per gli scienziati dovrebbe essere sino a settembre, ma la decisione setterà alla politica).

Supplenze brevi

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza determina anche la proroga della misura sulle supplenze brevi prevista dall’articolo 121 del decreto legge suddetto.

A tale argomento, considerate anche le disposizioni ministeriali in merito, dedicheremo un apposito articolo. Anticipiamo che la possibilità di proroga della supplenza breve, anche se rientra il titolare, potrebbe essere prorogata sino al 3 maggio a determinate condizioni.

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