Coronavirus: Personale ATA nessun obbligo di fruizione delle ferie, indicazioni alle scuole

Si parte dal presupposto che le ferie d’ufficio o imposte dal DS sono sempre illegittime. In merito all’emergenza sanitaria che sta vivendo in questi giorni il nostro Paese, una nostra lettrice ci chiede se durante la turnazione di servizio i giorni non effettuati devono essere giustificati da ferie o altro istituto.
Salve, in seguito alla circolare dell’ 8/3/20 sulla limitazione del pers. ATA per il Covid19 alla mia scuola stiamo facendo turnazioni di 2 unità al gg. X gli AA ( non possiamo chiedere il lavoro agile perché la scuola non è attrezzata x farlo, quindi non dipende da noi) e 4 unità per i coll. Scol. Ora vorrei sapere se per i giorni in cui non andiamo a scuola siamo obbligati a dare ferie o recuperi . Premetto che alcuni di noi vengono a scuola con i mezzi pubblici e quindi a maggior rischio x il contagio. Grazie
di Giovanni Calandrino – la circolare prot. n. 323 del 10.03.2020 emanata dal MIUR in merito le istruzioni operative da adottare per il personale ATA, fornisce indicazioni chiare in merito le prestazioni dei collaboratori scolastici.
La stessa afferma che,
“Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.
[omissis]
Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.”
Pertanto è chiaro che, il personale che fornisce la propria disponibilità alla turnazione è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio, solo dunque chi vuole sottrarsi a tale obbligo può fare richiesta di ferie.
Nella nota giustamente si fa riferimento al godimento delle ferie del precedente anno scolastico che per contratto vanno consumate entro il 30 aprile.
In sintesi, le ferie devono essere fruite entro il 30 aprile prossimo, solo se riferite all’anno precedente: lo dice l’art. 13 del CCNL 2007.
L’unico obbligo del dirigente della scuola, per la nota, è infatti quello di verificare eventuali ferie residue.
Poi quelle giornate possono, ma non devono, rimediare alla mancata prestazione lavorativa.
Quindi al lavoratore va necessariamente proposta la richiesta di fruizione, che potrà accettare o rifiutare.
Come deve procedere la Scuola:
Il dirigente scolastico verifica eventuali ferie residue; successivamente, ne propone la fruizione al dipendente; questi, accetta o rifiuta: qualora dovesse rifiutare le ferie, in ogni caso quel lavoratore va fatto turnare come da contingenti minimi, in caso di sciopero ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, per contenimento contagio. Come indicato dal Codice Civile.
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