Coronavirus. Maturità, requisiti: no Invalsi e alternanza, no sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento [BOZZA]

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Requisiti d’accesso agli esami di Stato di secondo grado, come cambiano per il corrente anno scolastico.

Cosa prevede la bozza di decreto sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’avvio del 2020/21, pubblicata in anteprima dalla nostra redazione.

Requisiti ordinari

Il decreto legislativo 62/2017, ai fni dell’ammissione degli studenti agli esami di secondo grado, prevede i seguenti requisiti:

  • obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art. 14/7 del DP.R n. 122/2009;
  • conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
  • voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
  • partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI
  • svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.

Requisiti anno scolastico 2019/20

L’articolo 1, comma 6, della bozza di decreto così prevede:

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del citato decreto legislativo.

Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami:

  • non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  • non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi;
  • non è richiesto svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
  • non è richiesta la sufficienza (6/10)  in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
  • non è richiesta la sufficienza (6/10) nel comportamento.

In definitiva, tutti ammessi agli esami.

Evidenziamo che le attività di alternanza saranno comunque oggetto del colloquio.

NB: quanto detto è scritto nella bozza di decreto, per cui potrebbe essere soggetto a modifiche.

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