Coronavirus, sindacati: come devono comportarsi docenti e ATA. Collegi docenti, didattica a distanza, rispetto delle condizioni igienico-sanitarie
Coronavirus: i sindacati FLCGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA hanno stilato un documento dal titolo “Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19”.
Le linee si basano sul Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, il DPCM del 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, la pagina tematica e le FAQ esplicative emanate dal Ministero dell’Istruzione.
In linea generale
Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, contemperare varie esigenze:
- Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.
- Evitare ove possibile riunioni collegiali
- Evitare che l’emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).
- Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti nelle mense o nelle dispense)
- Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)
- Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro. Per fare un esempio, nella sola Emilia Romagna, tali spostamenti coinvolgono la circolazione di almeno 15.000 unità di personale Ata.
Personale docente
• Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (fino al 15 marzo)
• Svolgere le riunioni di carattere collegiale attraverso modalità telematica laddove in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure igienico-sanitarie (ad es. distanza tra i partecipanti, locali ampi ed arieggiati, ecc.).
NB:
1) tutte le attività funzionali all’insegnamento debbono essere contenute nel monte ore previsto dall’art. 29 del CCNL 2016/2018
2) laddove non sia possibile svolgerle secondo le modalità indicate, potranno essere riprogrammate
Personale ATA
Nelle scuole in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche, come noto, dirigenti scolastici e personale ATA sono in servizio. I dirigenti scolastici dovranno privilegiare modalità flessibili della prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.
Particolari modalità flessibili della prestazione di lavoro dovranno riguardare con priorità i lavoratori con patologie gravi, coloro che per la chiusura degli gli asili nido e delle scuole dell’infanzia debbono accudire i figli, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.
Occorre adeguare l’impiego del personale in presenza di attività ridotte, utilizzando al massimo la flessibilità e le turnazioni.
RSU
Tutti gli interventi che coinvolgono il personale devono essere oggetto di apposito confronto sindacale con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali, anche facendo ricorso a modalità a distanza.
RLS/RSPP
Nell’assumere le misure più idonee ai fini di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve concordare con il RSPP e il Dirigente Scolastico ogni azione di prevenzione dei rischi e di tutela della salute, eventualmente aggiornando il DVR.
- Da oggi e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole. Nelle zone rosse le scuole e i servizi per l’infanzia sono invece chiusi.
- I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino al prossimo 3 aprile. Viene quindi prorogata la precedente scadenza del 15 marzo.
- Ferma restando le sospensioni previste fino al 15 marzo, nel periodo successivo, la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattia infettiva (soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
- Il nuovo decreto dispone poi che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.