Coronavirus, ATA: agevolare al massimo lavoro agile. Misure nuovo DPCM

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Coronavirus, nuovo DPCM dell’11 marzo: lavoro agile in via ordinaria e senza obblighi informativi.

DPCM 11 marzo

Al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato emanato un nuovo DPCM, che prevede misure più restrittive dei precedenti:

“Un passo in più, quello più importante – ha detto Conte – . L’Italia sarà sempre zona unica, disponiamo chiusura di vendita al dettaglio, ad eccezione generi alimentari e farmacie. Non è necessario corsa ai supermercati, chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Solo consegne a domicilio. Chiudono mense e parrucchieri. Nelle attività produttive vanno incentivate le ferie. Industrie e fabbriche potranno svolgere attività, ma con protocolli sicurezza.”

“Resta garantito lo svolgimento servizi pubblici: trasporti, bancari, finanziari, settore agricolo e zootecnico.”

Scuola

Per le istituzioni scolastiche restano ferme le disposizioni precedenti ossia le stesse restano aperte ma le attività didattiche sono sospese sino al prossimo 3 aprile.

Dirigenti scolastici e personale pertanto vanno scuola, sebbene sono state previste misure quale il lavoro agile (se compatibile con le mansione svolte) e l’attivazione dei continenti minimi al fin di evitare lo spostamento fisico delle persone e ridurre conseguentemente le occasioni di contagio.

Ne abbiamo parlato in:

Lavoro agile

Il DPCM dell’11 marzo prevede delle novità in merito al lavoro agile. Nell’articolo 1, punto 6) del DPCM, infatti, leggiamo:

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’ strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita’ indifferibili da rendere in presenza.

e ancora al punto 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Alla luce delle sopra riportate misure, il lavoro agile:

  • va assicurato in via ordinaria fermo restando che all’amministrazione si raccomanda di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  • sono derogati al riguardo gli accordi individuali previsti dall’articolo 18 della legge 81/2017, che così prevede: Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita’ e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti …
  • sono derogati gli obblighi informativi previsti dalla summenzionata legge, ossia l’obbligo del datore di lavoro di fornire un informativa scritta sui rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Per la scuola, come detto anche sopra, il Ministero ha già fornito indicazioni sul lavoro agile con la nota del 6 marzo, tuttavia le stesse andrebbero integrate considerato che la suddetta modalità di lavoro agile va assicurata in via ordinaria.

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