Coronavirus, Esami stato I grado: eliminazione una o più prove o elaborato e valutazione consiglio di classe

Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, come cambieranno a causa dell’emergenza coronavirus.
Cosa prevede la nuova bozza di decreto legge sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’avvio del 2020/21, pubblicata in anteprima dalla nostra redazione.
Ordinanza/e Ministro
Il Ministro può emanare uno o più specifiche ordinanze, per il solo a.s. 2019/20, relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.
Vediamo cosa cambierà per gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, ricordando dapprima come lo stesso si svolge ordinariamente.
Esami di Stato primo grado: come si svolgono
L’esame di Stato, di norma, ai sensi del D.lgs. 62/2017, si articola nelle seguenti prove;
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) unica prova scritta relative alle lingue straniere studiate, articolata
in due sezioni
d) colloquio
Le prove, com’è noto, sono predisposte dalla commissione, composta dai docenti dei consigli di classe e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo sostituto.
Il voto finale, in decimi come quello delle prove, scaturisce dalla media tra voto di ammissione e media voti ottenuti nelle prove d’esame.
Esami di stato primo grado: come potrebbero svolgersi
- Rientro entro il 18 maggio ed esami in presenza
L’eventuale ordinanza ministeriale, in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 e nel caso sia consentito svolgere gli esami in presenza, in deroga agli articoli 8 e 10 del D.lgs. 62/2017 (l’art. 10 per i privatisti), disciplina le prove d’esame:
– prevedendo l’eliminazione di una o più prove e rimodulando l’attribuzione del voto finale;
Saranno inoltre previste specifiche disposizione per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.
- Mancato rientro entro il 18 maggio ovvero impossibilità a svolgere esami in presenza
L’eventuale ordinanza ministeriale, in caso di mancato rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 ovvero nel caso non sia possibile svolgere gli esami in presenza, in deroga agli articoli 8 e 10 del D.lgs. 62/2017 (l’art. 10 per i privatisti), disciplina:
– la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale, da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato;
– le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale.
L’elaborato sarà definito dalla medesima ordinanza.
Anche in questo caso, saranno previste specifiche disposizione per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.