Coronavirus. Esami I grado, requisiti: no Invalsi, no minimo di frequenza. Tutti ammessi [BOZZA]

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Requisiti d’accesso agli esami di Stato di primo grado, come cambiano per il corrente anno scolastico.

Cosa prevede la bozza di decreto sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’avvio del 2020/21, pubblicata in anteprima dalla nostra redazione.

Requisiti ordinari

Il decreto legislativo 62/2017, ai fini dell’accesso agli esami di stato di primo grado, prevede che gli alunni devono essere in possesso requisiti di accesso di seguito indicati.

L’ammissione all’esame di Stato, leggiamo nel decreto, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  • non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
  • aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.

Requisiti anno scolastico 2019/20

L’articolo 1, comma 6, della bozza di decreto così dispone:

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del citato decreto legislativo.

Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami:

  • non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  • non si tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti, ossia si è ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline;
  • non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi;
  • non si tiene inoltre conto della disposizione (prevista sempre dall’articolo 6 del D.lgs 62/217) di non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
  • non si tiene conto della possibilità del consiglio di classe di non ammettere l’alunno in casi parziale o  mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline.

In definitiva, tutti gli studenti sono ammessi a svolgere l’esame. Qui per le prove

NB: quanto detto è scritto nella bozza di decreto, per cui potrebbe essere soggetto a modifiche.

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