Coronavirus ed Erasmus+, indicazioni Commissione europea. La clausola di forza maggiore
Coronavirus: riguardo al programma Erasmus+ il Ministero avevo fornito apposite indicazioni nelle faq pubblicate nella pagina ministeriale dedicata a coronavirus.
FAQ Erasmu+
D. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
R. Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
Indicazioni Commissione europea
La Commissione europea, leggiamo nel sito dedicato al programma, ha inviato una nota ai Direttori delle Agenzie Nazionali riguardo all’attuazione del Programma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Con la nota sono stati chiariti due aspetti in particolare:
- applicazione della clausola di forza maggiore
- possibilità di estendere la durata della sovvenzione
1. Applicazione della clausola di forza maggiore
Viene fornita la definizione della succitata clausola. Si intende clausola di forza maggiore “qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di un sostegno finanziario e che risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore.”
La valutazione se il beneficiario si trovi nell’incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione, è di competenza delle Agenzie Nazionali.
Le Agenzie, leggiamo nel summenzionato sito, hanno la facoltà di accettare costi aggiuntivi di natura straordinaria non previsti nel budget di progetto iniziale, laddove gli stessi vengano debitamente giustificati (ad esempio, non è stato possibile recuperare il costo nell’ambito di un regime assicurativo, l’evento che ha generato il costo non possa essere riprogrammato, ecc.) e rendicontati sulla base di costi reali. Al riguardo, i beneficiari produrranno, dal coanto loro, una dichiarazione sul fatto che i costi non possono essere recuperati in modi differenti.
2. Possibilità di estendere la durata della sovvenzione
Le agenzie nazionali possono, se lo ripetano opportuno, autorizzare i beneficiari a prorogare il periodo di durata dei progetti e, quindi, rinviare le attività per un massimo di 12 mesi per progetto.
La durata massima, riguardante tutte le azioni chiave, non può superare 36 mesi in totale.