Coronavirus, differenza scuole chiuse e sospensione attività: compiti personale

Chiusura e sospensione delle attività didattica: differenza e compiti personale.
In attesa della decisione sulle scuole, in relazione all’emergenza coronavirus, ricordiamo la differenza tra chiusura scuole e sospensione attività didattica, come già fatto dal Ministero in un’apposita FAQ.
Scuole chiuse
La chiusura delle scuole comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni.
Le assenze non vanno giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza.
In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
Sospensione attività didattiche
“La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.”
Di conseguenza, con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il personale ATA ma non il personale docente, fermo restando che le scuole possono attivare la cosiddetta “didattica a distanza” o lo svolgimento di riunioni previste nel piano annuale delle attività.
Non sono invece possibili decisioni unilaterali da parte della Dirigenza, come risulta da alcune segnalazioni ricevute dai sindacati in questi giorni. Numerose le richieste pervenute ai docenti:
- richieste di presenza in servizio dei docenti per mero obbligo di firma pur in assenza di attività didattiche o riunioni di organi collegiali programmate;
- convocazioni di docenti per collegi straordinari convocati con preavviso minimo (la sera precedente per la mattina seguente);
- convocazioni di collegi docenti e/o di altre riunioni a scuola con modalità e tramite canali non ufficiali (messaggi scritti o vocali tramite applicazioni come whatsapp)
- convocazioni collegi docenti con un unico punto all’ordine del giorno che prevedeva “comunicazioni del dirigente scolastico”;
- convocazioni per effettuare le ore di programmazione (per docenti scuola primaria) pur in regime di sospensione dell’attività didattica e/o comunicazioni da parte di dirigenti scolastici in ordine alla necessità di recuperare tali ore ove non effettuate.
Al contrario, i Dirigenti Scolastici possono attuare, quali datori di lavoro – anche nei confronti del personale ATA, tutte le misure atte a tutelare la salvaguardia della salute.
Come ricordato dall’ufficio Scolastico del Piemonte “La presenza e l’organizzazione del lavoro del personale docente, durante la sospensione delle lezioni, avverrà nel rispetto le norme di legge e contrattuali vigenti e secondo le prassi consolidate.”
In serata è attesa la decisione del Governo su eventuale chiusura scuole in tutta Italia. Bisognerà capire se si tratterà di chiusura o sospensione attività didattica.