Coronavirus, chiusura scuola deve riguardare anche il personale ATA
Nota del sindacato FederATA sulle ordinanza emanate in riferimento all’emergenza Coronavirus.
“Signori Ministri, Signori Presidenti di regione, con nostro grande rammarico, la nostra Nazione oggi si trova in una situazione in cui deve fronteggiare una “emergenza epidemiologica” causata dal “COVID19(CORONAVIRUS)”.
Purtroppo nel mondo della scuola, ogni volta in cui si verificano cause di forza maggiore, come l’epidemia in corso, se i vari Ministeri e i presidenti di regione, per la parte di loro competenza, non emanano una ordinanza chiara e senza ambiguità, ci troviamo a dover discutere con dirigenti scolastici e D.S.G.A intellettuali che chiedono al personale ATA di recarsi a lavorare o di utilizzare le ferie se non prendono servizio.
Tutto ciò accade perché alcuni sindaci e prefetti promulgano ordinanze con la dicitura “SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE” creando la solita disparità di trattamento fra personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliario, dipendenti dello stesso comparto statale, che dovrebbero perciò avere identici diritti e doveri anche e sopratutto in caso di eccezionali eventi; infatti nel caso di sospensione dell’attività didattica gli insegnanti possono rimanere a casa senza problemi, mentre gli ATA devono comunque recarsi a lavorare con tutte le conseguenze del caso o chiedere giorni di permesso.
La scrivente organizzazione sindacale, ritenendo che le cause di forza maggiore, epidemia ecc.. non riguardino solo alunni e docenti, CHIEDE l’emanazione urgente di una ordinanza chiara dove si dica che anche il personale ATA non deve giustificare le assenze in tale contesto.
A tal riguardo, vogliamo ricordare a noi stessi, viste le varie segnalazioni che ci arrivano per farci sapere che alcuni Dirigenti scolastici e DSGA invitano il personale ATA “a chiedere ferie per coprire l’assenza”, che la chiusura delle scuole rientra in una disposizione per gravi eventi.
Di conseguenza, le assenze del personale ATA sono legittimate e non devono essere giustificate e/o recuperate.
Il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice Civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Pertanto, nessuna giustificazione, richiesta di ferie e quant’altro deve essere presentata dal personale ATA per i giorni di mancato lavoro coincidenti con i giorni di chiusura predisposti dalle autorità.
Rimaniamo in attesa di una pronta e urgente ordinanza che dica in maniera chiara che non devono esserci sospensioni delle attività didattiche, ma chiusure delle scuole con relativa interdizione agli edifici scolastici per tutte le persone, dirigenti alunni docenti e ATA.
Porgiamo distinti saluti, augurandoci che la situazione migliori rapidamente e che le persone colpite, alle quali siamo vicini, possano riprendersi al più presto.”