Coronavirus, ANP pubblica faq sulle indicazioni del DPCM dell’8 marzo 2020
L’ANP ha pubblicato una serie di faq sugli articoli del DPCM dell’8 marzo 2020 sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.
1. Fino a quando risultano sospese le attività didattiche?
Nelle zone individuate dall’art. 1, le attività didattiche in presenza risultano sospese fino al 3 aprile p.v., in forza di quanto disposto dall’art. 1, c. 1, lett. h) e dall’art. 5, c.
In tutte le altre zone del Paese l’art. 2, c. 1, lett. h) ribadisce la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo p.v..
2. Fino a quando risultano sospesi i viaggi di istruzione, le visite didattiche, gli scambi e i gemellaggi?
Queste attività risultano sospese sino al 3 aprile p. v. in forza dell’art. 2, c. 1, lettera i) nonché dell’art. 5, c. 1 del DPCM. Quest’ultimo è stato adottato sulla base dell’art. 3
del D.L. n.6/2020, come riportato nella sua premessa.
3. Qual è la disciplina del diritto di recesso?
L’art. 28, c. 9 del D. L. 9/2020 ha applicato alla sospensione dei viaggi disposta dal 23 febbraio al 15 marzo quanto previsto dall’art. 41, c. 4 del D. Lgs. 79/2011 in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché dall’art. 1463 del c.c.. Si ritiene che detta disposizione trovi applicazione per analogia
all’ulteriore sospensione disposta dal DPCM fino al 3 aprile.
4. I PCTO vanno ritenuti sospesi?
La FAQ n. 3 del MIUR assimila i PCTO alle uscite didattiche estendendo loro la sospensione prevista per queste attività. L’ANP ritiene che, trattandosi di attività didattiche, ad essi debbano essere applicate le disposizioni impartite per queste
ultime.
5. La sospensione si estende anche alle mobilità previste dal Programma Erasmus plus?
L’Agenzia Nazionale ha diramato un comunicato nel quale chiarisce che può applicarsi il principio di “causa di forza maggiore”. Pertanto, sarà possibile richiedere alla stessa,
nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare tale clausola relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano
annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità. L’Agenzia nazionale invita quindi gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività,
posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali.
6. Il dirigente deve attivare la DAD, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica?
L’art. 2, c. 1, lettera m) precisa che i dirigenti scolastici attivano “per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Tale disposizione si applica anche alle zone individuate all’art. 1, giusto il disposto dell’art. 5, c. 2, DPCM.
Non è previsto che il collegio docenti deliberi a riguardo. Spetta al dirigente verificare le condizioni di fattibilità della formazione a distanza, valutando le risorse umane e
tecnologiche di cui dispone la scuola e le reali condizioni di connettività di cui dispongono le famiglie. A seguito di tale verifica il dirigente individua le modalità operative da adottare, avendo riguardo delle particolari esigenze degli studenti con disabilità e assicurandosi di potere garantire condizioni di piena inclusione.
La Nota congiunta prot. n. 279 dell’8 marzo 2020 richiama comunque alla opportunità di non limitarsi alla mera trasmissione di materiali, in quanto non assimilabile alla
didattica a distanza, soprattutto nella scuola primaria. Si consiglia, pertanto, di percorrere tutte le strade possibili, concordando, ad esempio, le opportune attività di
formazione, ovviamente a distanza, con l’animatore digitale o a livello di ambito territoriale.
Si segnala infine il fatto che ANP sta raccogliendo alcune buone pratiche in modo da orientare tutti i colleghi.
7. Occorrono informative e consensi specifici da far firmare ai genitori per attivare la didattica a distanza?
Essendo molteplici gli applicativi e le piattaforme digitali utilizzabili, prima dell’utilizzo di una o più di tali modalità, si consiglia di consultare il proprio DPO per verificarne la
specifica policy.
8. Si possono convocare gli organi collegiali?
Nelle zone individuate dall’art. 1 sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza (cfr. c. 1, lett. h) fino al 3 aprile p.v.
La Nota congiunta sopracitata estende la sospensione a tutte le scuole, è da intendersi in forza dell’art. 2, c. 1, lett. a).
L’indicazione ulteriore è quella di ridurre allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica per lasciare spazio allo sviluppo della didattica a distanza.
9. Per quali motivi è opportuno convocare, in questa situazione di emergenza, gli organi collegiali?
La particolare situazione determinata dall’emergenza impone di rimodulare le attività didattico-educative della scuola in funzione delle modalità operative da adottare. A
tal fine, sempre in modalità telematica, risulta opportuno soprattutto il coinvolgimento dei coordinatori dei Dipartimenti verticali e del gruppo di lavoro
d’istituto per l’integrazione affinché anche la teledidattica contribuisca al processo inclusivo. La DAD si presta notevolmente alla didattica per competenze che, per sua
natura, mira alla valorizzazione sia del curricolo esplicito che di quello implicito.
Particolare attenzione va riservata alla cura della relazione educativa che, dati gli scenari possibili, rischia di sfaldarsi per il venir meno della tradizionale didattica in presenza. Tale relazione diventa ancora più importante per gli alunni disabili e BES.
La Nota indica infine come necessaria l’attività di programmazione alla scuola primaria al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline nell’erogazione della
DAD. Ovviamente, anche in questo caso gli incontri dovranno tenersi in via telematica.
10. Come comportarsi con i contratti in essere con personale docente e ATA aventi scadenza immediatamente prima e subito dopo il 15 marzo?
In attesa di chiarimenti dal Ministero circa quanto affermato nella predetta Nota in relazione ai collaboratori scolastici, tali contratti non subiscono alcuna alterazione. Il personale ATA è in servizio presso le varie sedi scolastiche e il personale docente contribuisce all’attivazione della didattica a distanza. Non trattandosi di periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non si applica quanto disposto dall’art.
40 del CCNL 2007, esteso anche al personale ATA in virtù dell’art. 60. Ciò significa che il rapporto contrattuale non subisce alcuna interruzione o modifica.
11.Quando è necessario richiedere il certificato medico per la riammissione a scuola degli studenti?
L’articolo 2, c. 1, lettera l) del DPCM prevede che la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1990, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Si configura, pertanto, una specifica responsabilità in capo al medico che, in base alla legge, è tenuto a notificare tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica, e non al dirigente scolastico che, tra l’altro, non può essere al corrente della causa dell’assenza dello studente e deve attenersi a quanto dichiarato dai genitori. Dunque, il dirigente scolastico deve
ammettere in classe lo studente che sia stato assente per più di cinque giorni e per il quale non abbia ricevuto dalle autorità mediche competenti la notifica obbligatoria in caso di malattia infettiva.
12.Le attività svolte dalle associazioni sportive nei locali della scuola devono essere sospese?
L’art. 2, c. 1, lettera g) dispone che lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d).
Ovviamente la disposizione non si rivolge ai dirigenti scolastici ma ai responsabili delle associazioni sportive ai quali spetta di valutare la fattibilità della prosecuzione delle
loro attività. In tali circostanze il dirigente si è limitato a concedere gli spazi all’ente locale e non ha nessuna responsabilità circa lo svolgimento delle attività che fanno
capo alle predette associazioni.
13. È possibile concedere la modalità “lavoro agile” a chi ne fa richiesta?
Ulteriore impulso in questa direzione proviene dal DPCM dell’8 marzo 2020. La recente circolare n 1/2020 della Funzione Pubblica ha riassunto la disciplina sul lavoro
agile, ricordando le priorità da tenere in considerazione nelle richieste provenienti dai lavoratori e sottolineando le misure e gli strumenti più importanti che le pubbliche amministrazioni devono adottare e utilizzare.
In questo caso suggeriamo che i dirigenti scolastici individuino le mansioni che possono essere svolte senza pregiudizio sia per l’azione amministrativa sia per il
lavoratore stesso in tale modalità e, quindi e soprattutto, quelle che non possono essere svolte se non rischiando di pregiudicare sia l’amministrazione sia il lavoratore.
Alla luce del mutato quadro normativo e considerata la necessità – che emerge nettamente dal DPCM in commento – di limitare gli spostamenti, l’ANP ha predisposto un documento con indicazioni utili al riguardo.
14.Didattica a distanza e lavoro agile: come rapportarsi con la parte sindacale?
Si suggerisce di rendere alla parte sindacale un’informativa in merito alle modalità organizzative adottate per gestire la presente situazione di emergenza.
15.Quali adempimenti sono rinviati?
La Nota più volte citata rinvia i soli adempimenti riconnessi alla presentazione e approvazione del conto consuntivo (artt. 23, cc. 1-5, D.I. n. 129/18), i cui termini risultano prorogati di 30 giorni.
Risulta invece invariato il termine del 10 marzo per la trasmissione degli elenchi degli iscritti alle ASL in vista della verifica dell’adempimento degli obblighi vaccinali.
16.Come gestire il ricevimento al pubblico delle segreterie?
Si consiglia di limitare il ricevimento alle pratiche urgenti e indifferibili e previo appuntamento telefonico o su posta elettronica istituzionale, in modo da evitare assembramenti. Si consiglia inoltre, per lo stesso motivo, di prevedere fasce orarie differenziate per il ricevimento delle segreterie, rispettivamente, didattica, del personale e amministrativo-contabile. Ciò consente anche di andare incontro alla
necessità di favorire il più possibile il lavoro agile, là dove ne ricorrano i presupposti.