Coronavirus, anno scolastico valido anche con meno di 200 giorni di lezione

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Coronavirsus e sospensione attività didattiche: validità anno scolastico anche se si svolgeranno meno  di 200 giorni di lezione.

Validità anno scolastico

Il testo unico, relativo alla scuola, ossia il Decreto legislativo n. 297/94, prevede che l’anno scolastico è valido se si svolgono 200 giorni di lezione. Così leggiamo nell’articolo 74/3 del predetto decreto:

Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

Sospensione attività causa coronavirus

Le attività didattiche, com’è noto, sono sospese dallo scorso 5 marzo. Al momento lo saranno, in base al DPCM del 9 marzo 2020, sino al prossimo 3 aprile.

Il timore era che non si raggiungessero i succitati 200 giorni di lezione. Il Ministero, già con le Faq pubblicate nella pagina dedicata all’emergenza, aveva rassicuranto scrivendo:

D. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

Alla faq è seguita la nota del 6 marzo 2020, ove leggiamo:

Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico …

L’anno scolastico, dunque, alla luce dell’emergenza, sarà valido anche se non si raggiungeranno i 200 giorni di lezione.

Validità anno scolastico e frequenza gli studenti

Agli studenti, com’è noto, ai  fini della validità dell’anno scolastico, per l’ammissione alla classe successiva (DPR 122/09) e per l’ammissione agli esami di Stato (D.lgs 62/2017), è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Anche al riguardo, il Ministero ha rassicurato, considerato che (come scritto nella faq), le assenze degli alunni dovute ai periodi di sospensione forzata non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Approfondisci

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